Sopravvenuta carenza di interesse e obiter dicta sui titoli esecutivi del servizio (TAR Sardegna n. 115 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione della procedura di gara nelle more del giudizio determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito. La richiesta di pronuncia in obiter dicta su questioni non più necessarie alla definizione della controversia è inammissibile, non essendo il giudizio amministrativo preordinato a fornire chiarimenti astratti. La questione relativa al titolo giuridico dell’esecuzione del servizio dopo l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto è rimessa al giudice che ha pronunciato l’annullamento, anche in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. I provvedimenti cautelari adottati ex art. 56 c.p.a. costituiscono base giuridica autonoma della prosecuzione del servizio nelle more del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, aggiudicatario del Lotto 2 del servizio di bus navetta interno all’area a accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia, gestiva il servizio dal 25.06.2024, dapprima in via d’urgenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e poi in forza del contratto rep. n. 3342 del 07.10.2024. Con sentenza n. 9716 del 2024 il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia del TAR, annullava l’aggiudicazione e disponeva l’inefficacia del contratto con subentro dell’appellante per l’intero periodo contrattuale.
L’Autorità di Sistema Portuale adottava quindi il decreto n. 465 del 12.12.2024, che da un lato riconvocava la Commissione per la riformulazione dei punteggi e dall’altro sospendeva il servizio svolto dal ricorrente. Il Consorzio impugnava tale decreto deducendo difetto di motivazione, per non aver l’amministrazione valutato la possibilità di prorogare il servizio nelle more del rinnovo della procedura. Il TAR concedeva tutela cautelare con decreto presidenziale n. 363 del 17.12.2024, confermato dall’ordinanza collegiale n. 6 del 2025. All’udienza del 12.02.2025, conclusasi la gara con aggiudicazione in favore di altro operatore, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo comunque pronuncia in obiter dicta sui titoli dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della conclusione del procedimento nelle more del quale era stata disposta la prosecuzione del servizio. La declaratoria è resa sulla base della stessa dichiarazione della parte ricorrente e assorbe ogni valutazione di merito sul decreto impugnato.
Quanto alla domanda di pronuncia in obiter dicta, il TAR ne rileva l’estraneità alla funzione del giudizio. Sul titolo giuridico dell’esecuzione del servizio fino alla declaratoria di inefficacia del contratto, il Collegio osserva che nulla può essere osservato, trattandosi di questione rimessa alla decisione del Consiglio di Stato, eventualmente in sede di ottemperanza per chiarimenti. La materia è infatti connessa alla pronuncia del giudice d’appello e alla previsione dell’art. 122 c.p.a., che riserva al giudice che annulla l’aggiudicazione la statuizione sull’inefficacia del contratto e sulla decorrenza.
In ordine al periodo di esecuzione successivo, il TAR rileva che il decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 363 del 17.12.2024 e la successiva ordinanza cautelare n. 6 del 15.01.2025 costituiscono la base giuridica in forza della quale l’amministrazione ha disposto la prosecuzione del servizio. La tutela cautelare somministrata in corso di causa fonda quindi autonomamente l’esecuzione, senza necessità di ulteriori titoli.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della assoluta particolarità dei fatti di causa, idonea a integrare le eccezionali ragioni rilevanti per legge. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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