Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12212 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, è costituzionalmente legittimo: la misura è ragionevole e proporzionata, non lede l’affidamento delle imprese fornitrici — consapevoli sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano — e rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., individuando soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure applicative. I provvedimenti regionali di ripiano adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 hanno natura meramente attuativo-esecutiva: l’attività dell’amministrazione regionale è interamente vincolata, priva di margini discrezionali e non implica spendita di potere autoritativo. Ne deriva che la contestazione degli atti regionali, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale — il quantum debeatur —, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti statali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, c.d. payback sui dispositivi medici. Il ricorso, integrato da due motivi aggiunti, ha investito, tra gli altri, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione dello scostamento, le linee guida del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni e i provvedimenti della Regione Veneto e delle aziende sanitarie locali di individuazione degli elenchi delle imprese fornitrici e degli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto plurime censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema, nonché vizi propri degli atti impugnati per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 — pronunciata a seguito di remissione del medesimo TAR — ha ritenuto il meccanismo del payback conforme ai parametri costituzionali. La Consulta ha escluso la lesione dell’art. 41 Cost., qualificando il contributo come misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria; ha altresì escluso la violazione dell’art. 23 Cost., ravvisando nella disciplina legale tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge; ha infine negato la lesione dell’affidamento, essendo le imprese edotte sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano, ancorché non nella sua concreta incidenza individuale.
Quanto ai vizi propri degli atti statali — dedotti con riferimento alla retroattività dei tetti, all’erroneo rinvio al modello CE del 2012, alla mancata distinzione tra costo del bene e del servizio e alla mancata partecipazione procedimentale — il TAR li ha ritenuti infondati. La misura del tetto nazionale (fissata al 4,4% del fabbisogno sanitario standard) era conoscibile dalle imprese, che avrebbero dovuto orientare secondo ordinaria diligenza le proprie condotte negoziali, considerata l’alea insita nella fornitura di dispositivi medici rispetto a un tetto di spesa predeterminato.
Il nucleo centrale della decisione riguarda la giurisdizione sugli atti regionali di ripiano. Il TAR ha ricostruito il procedimento delineato dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, osservando che le Regioni svolgono un’attività meramente tecnico-contabile: verifica della documentazione, definizione degli elenchi delle aziende, calcolo delle quote in applicazione matematica di percentuali fissate ex lege e iscrizione in bilancio del credito. Nessun margine di discrezionalità, neppure tecnica, contraddistingue tale attività, che si riduce a ricognizione e riepilogo di dati contabili già determinati a monte dagli atti statali.
In assenza di esercizio di potere autoritativo, il rapporto tra amministrazione regionale e impresa si configura come paritario e obbligatorio: la società è titolare di un obbligo di pagamento e di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione degli atti regionali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riassunzione possibile dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Con riguardo al meccanismo deflattivo dell’art. 7, d.l. n. 95/2025, contestato con i motivi aggiunti, il TAR ha escluso la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità: la definizione agevolata costituisce un beneficio facoltativo, coerente con i principi costituzionali, di cui il debitore può avvalersi liberamente, senza che ne derivi una lesione del diritto di difesa. Spese di lite compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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