Il MASE resta obbligato a provvedere sulla VIA anche senza il parere della Commissione Tecnica, con rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 1064 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è gravato da un obbligo autonomo di concludere espressamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che permane anche in caso di inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Il decorso dei termini procedimentali, inclusi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, determina l’illegittimità del silenzio e legittima la condanna a provvedere, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm.. Dallo sforamento dei termini sorge automaticamente, quale conseguenza diretta ex lege, il diritto dell’operatore al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, D.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore delle energie rinnovabili, presentava in data 20 novembre 2023 un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico con potenza di immissione in rete di 12,50 MW e 15 MW di storage, da realizzarsi nel comune di Mesagne. L’istanza rientrava tra le opere strategiche finanziate dal PNRR.
Esperite le fasi di pubblicazione e consultazione, il termine per la conclusione del procedimento risultava decorso senza che l’Amministrazione ministeriale avesse adottato alcun provvedimento. La società agiva quindi dinanzi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Ministero a provvedere, nonché per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente escluso che l’inerzia degli organi endoprocedimentali possa giustificare il mancato esercizio del potere. Il dato letterale degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 pone in capo al MASE un obbligo autonomo di concludere il procedimento, che non viene meno in presenza di ritardi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa uniforme.
Nel caso di specie, tutti i termini procedimentali risultavano spirati, compresi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’illegittimità del silenzio, condannando il Ministero a concludere il procedimento con atto espresso entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha riservato la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, con compenso a carico dell’Amministrazione ed espressa riserva di valutazione dell’inottemperanza sotto il profilo del danno erariale.
Sulla domanda di rimborso, il Collegio ha accolto la tesi del carattere automatico della misura: la violazione dei termini di conclusione del procedimento fa sorgere ex lege il diritto dell’operatore al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. La somma versata dall’istante è stata ritenuta documentata e non contestata dal Ministero, con conseguente condanna al pagamento di € 4.738,04 oltre interessi legali.
Il Tribunale ha invece escluso la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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