Sopravvenuta ammissione al beneficio e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Marche n. 104 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta adozione di un provvedimento che riconosca alla ricorrente il bene della vita richiesto determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse originario, dichiarato dalla stessa parte che aveva impugnato il diniego, non consente l’esame nel merito dei motivi proposti né con il ricorso introduttivo né con i motivi aggiunti. La risoluzione della controversia sul piano amministrativo giustifica la compensazione delle spese, specie quando l’amministrazione abbia tenuto un atteggiamento collaborativo nel corso del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione nell’ambito della misura B.1.3C del Piano nazionale complementare al PNRR, per gli interventi di avvio, riavvio e consolidamento delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. La domanda era stata interessata da un provvedimento di decadenza adottato da INVITALIA il 07.03.2023 e dalla successiva Ordinanza commissariale n. 50 del 29.04.2023, che aveva collocato la proposta tra quelle non ammesse.
La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Marche, ottenendo in sede cautelare un’ordinanza di riesame (n. 131/2023). All’esito del riesame INVITALIA ha adottato il provvedimento prot. n. 0178822 del 19.06.2023, impugnato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio è sopravvenuta l’ordinanza n. 76 PNC del 15.12.2023, depositata il 22.01.2024, con cui il Commissario Straordinario ha rimodulato le graduatorie: la ricorrente è risultata ammessa al beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del nuovo quadro amministrativo formatosi nelle more del giudizio. L’ordinanza n. 76 PNC del 15.12.2023, depositata il 22.01.2024, ha approvato la modifica degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 all’ordinanza n. 50 del 29.04.2023, sulla base della rimodulazione delle graduatorie disposta dal Comitato di valutazione il 06.12.2023 e dell’intesa della Cabina di coordinamento integrata del 13.12.2023.
All’esito del riesame, la ricorrente risulta ammessa alla misura agevolativa. La difesa della società ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso, originariamente proposto proprio per censurare la mancata ammissione al beneficio.
Su queste premesse il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione riposa sulla duplice considerazione della documentazione prodotta da INVITALIA e della dichiarazione della ricorrente: il venir meno del bene della vita conteso fa cadere l’interesse alla pronuncia di merito.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione. La controversia si è sostanzialmente risolta sul piano amministrativo e INVITALIA ha mostrato un atteggiamento collaborativo; tali elementi giustificano la deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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