Piano paesaggistico cogente e divieto di nuove costruzioni in zona tutelata (C.G.A.R.S. n. 104 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici e sulle disposizioni difformi in essi contenute, anche quando queste ultime siano più permissive. Ove il piano vieti in modo chiaro e univoco, per le aree a livello di tutela 3, la realizzazione di nuove costruzioni e qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica del territorio, l’amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna valutazione di compatibilità in concreto dell’intervento sul paesaggio. Le norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico hanno valenza normativa e non possono essere degradate a meri documenti tecnici. La prevalenza della tutela paesaggistica opera anche nei confronti delle discipline regionali in materia edilizia e delle previsioni dei piani regolatori comunali, che restano soccombenti.

Il Fatto

La proprietaria di un caseggiato situato in una frazione costiera, edificato prima del 16 ottobre 1942 e ricadente in zona B2 del piano regolatore generale, chiedeva il permesso di costruire per un progetto di demolizione e ristrutturazione edilizia con modifica del volume, della sagoma e dei prospetti. La Soprintendenza esprimeva parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, rilevando che l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, disciplinata dagli artt. 20 e 24 delle norme tecniche di attuazione del piano, con livello di tutela 3.

Il ricorso veniva respinto dal TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. L’interessata proponeva appello con un unico motivo, deducendo l’errata interpretazione della disciplina paesaggistica e l’omessa valutazione in concreto dell’impatto dell’opera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, che sancisce la cogenza delle previsioni dei piani paesaggistici e la loro prevalenza sugli atti di pianificazione territoriale. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 53 del 2023, 240 del 2022, 187 e 24 del 2022, 124 e 54 del 2021, 11 del 2016) e amministrativa (Cons. Stato, IV, n. 5666 del 2021; Corte cost. n. 104 del 2008), la decisione ribadisce che la tutela paesaggistica pone un limite inderogabile alle competenze regionali in altre materie.

L’appellante non considera che i poteri regolatori del piano paesaggistico e quelli esercitati con l’art. 39 della l.r. Sicilia n. 19/1972 si collocano su livelli distinti. Una volta accertato il contrasto dell’intervento con il piano, non rileva la conformità alle previsioni urbanistiche comunali. Le norme del piano regolatore, se non più restrittive, sono infatti soccombenti rispetto alla disciplina paesaggistica.

Quanto all’interpretazione degli artt. 20 e 24 delle norme tecniche, il Collegio applica il criterio letterale dell’art. 12 delle Preleggi, richiamando Cons. Stato, V, n. 2079 del 2023. Le previsioni del piano traggono valenza normativa direttamente dal Codice e non possono essere ridotte a documenti tecnici. Il livello di tutela 3 consente solo manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché ristrutturazioni che rientrino nella sagoma, nei perimetri e nelle altezze preesistenti, e preclude l’aumento di superficie utile.

Il divieto di nuove costruzioni e di trasformazione urbanistica del territorio non ammette la lettura restrittiva proposta dall’appellante, limitata ai soli lotti liberi. Di conseguenza, la Soprintendenza non doveva svolgere alcuna valutazione in concreto, che nulla avrebbe aggiunto alla difformità già rilevata e si sarebbe posta in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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