Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 618 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale presupposto dell’esecuzione giudiziale. In mancanza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il ricorso va accolto con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va irrogata quando l’esiguità del debito la renda eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Al commissario ad acta dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo annuo di € 500,00. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione ed è passato in giudicato.

Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria. La copia conforme è stata notificata alle Amministrazioni resistenti e alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione del titolo esecutivo. Il giudice richiama l’art. 474 c.p.c. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, per cui è titolo esecutivo la sentenza dotata di attestazione di conformità. Il termine dilatorio decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore.

Accertata l’assenza di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni. Il Collegio esclude ogni compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., la domanda è respinta: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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