Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Calabria n. 1162 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura concorsuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia conseguito l’assunzione che costituiva il bene della vita perseguito. La sopravvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale, dichiarata dalla stessa parte, preclude ogni ulteriore scrutinio di merito sui motivi di impugnazione. La compensazione delle spese è giustificata quando, anche al sommario esame proprio del criterio di soccombenza virtuale, emerga la complessità fattuale della fattispecie. Il giudice amministrativo può pertanto definire il giudizio con pronuncia di rito, senza esaminare le censure relative alla valutazione dei titoli.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, individuata quale azienda capofila per il reclutamento del personale dell’area extraospedaliera 118, ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di 115 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza, con assegnazione dei posti alle varie aziende del servizio sanitario regionale secondo il fabbisogno.
Il ricorrente ha partecipato indicando l’ASP Cosenza e si è collocato al settantacinquesimo posto con il punteggio di 57,52, ottenuto sommando 55 punti nelle prove e 2,52 punti nella valutazione dei titoli. Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti, lamentando il riconoscimento di un punteggio insufficiente, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione nonché la condanna all’esibizione ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il percorso processuale è sintetico. Il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita definizione dell’udienza di merito e l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, stante l’elevato numero dei controinteressati.
Nelle more del giudizio il ricorrente è stato assunto. Nell’atto depositato il 10 giugno 2025 il nuovo difensore si è riportato agli atti insistendo per la declaratoria di improcedibilità con compensazione integrale delle spese, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, applicando la disciplina degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. La caduta dell’interesse sostanziale rende superfluo ogni scrutinio sui motivi di impugnazione.
Sul regolamento delle spese, il Tribunale richiama il criterio della soccombenza virtuale: al sommario esame emerge la complessità fattuale della vicenda, tra punteggi articolati nella valutazione dei titoli e pluralità di aziende destinatarie dei posti. Le spese sono pertanto compensate.
La pronuncia resta sul piano del rito: la definizione in termini di improcedibilità non tocca la legittimità degli atti concorsuali, che restano immuni da accertamento. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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