La demolizione dell’abuso totale non richiede motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 10514 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La demolizione di un’opera totalmente abusiva coincide con l’interesse pubblico generale all’ordinato sviluppo urbanistico e alla tutela del territorio, cosicché l’ordine di demolizione non richiede l’indicazione delle concrete ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area su cui insiste la costruzione abusiva non è misura strumentale alla demolizione né sanzione accessoria, ma sanzione autonoma che consegue alla duplice condotta di chi esegue l’opera abusiva e poi non ottempera all’ordine di demolirla. Il relativo provvedimento costituisce atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge, con effetto traslativo che si produce ipso iure. La mancata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico non è vizio, essendo l’interesse in re ipsa e la misura interamente vincolata. La sanatoria postuma invocata sul presupposto della normativa regionale non è scrutinabile d’ufficio, richiedendo un’istanza di parte mai presentata.

Il Fatto

Il Comune ha annullato in autotutela un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2008, sul presupposto che una porzione dell’edificio non fosse ancora esistente alla data di riferimento. A seguito di tale annullamento, non impugnato, il dirigente tecnico ha ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Accertata l’inottemperanza, è seguita l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale. Il proprietario ha impugnato l’ordine di demolizione e, con motivi aggiunti, l’atto acquisitivo, lamentandone la genericità nell’individuazione delle opere. Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi. Gli eredi hanno appellato, riproponendo le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo motivazionale dell’ordine di demolizione. Secondo gli appellanti, il provvedimento avrebbe dovuto esplicitare le concrete ragioni di interesse pubblico. La censura è infondata: per costante giurisprudenza la demolizione dell’opera totalmente abusiva coincide con l’interesse pubblico generale ad un ordinato sviluppo urbanistico rispettoso del territorio e delle esigenze della comunità locale. L’amministrazione non deve dunque esternare ulteriori ragioni.

Quanto alla pretesa sanatoria postuma invocata sul presupposto della normativa regionale sul Piano Casa, il Consiglio rileva che gli interessati non hanno mai presentato l’istanza richiesta. Si sono limitati ad invocarne l’astratta operabilità dopo l’emanazione dell’ordinanza di demolizione, pretendendo che fosse l’ente a verificare la sussumibilità delle opere. La legge richiede invece un atto privato di impulso, nella specie mai pervenuto.

Sul provvedimento di acquisizione, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1263 del 2018; n. 3674 del 2023; n. 6888 del 2021; n. 3120 del 2020): l’acquisizione è sanzione autonoma, non misura strumentale alla demolizione. L’effetto traslativo si produce ipso iure, con natura meramente dichiarativa del provvedimento, che non implica alcuna valutazione discrezionale. È sufficiente l’atto che accerta l’inottemperanza, ben potendo esso essere contenuto nel provvedimento acquisitivo.

Nel caso concreto, il provvedimento identifica con precisione l’area (Catasto, foglio 10, particelle 448 e 927) e descrive analiticamente le opere abusive. L’assenza di motivazione sull’interesse pubblico non è ostativa, essendo l’interesse in re ipsa e la misura interamente vincolata. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie e della scarsa consistenza dell’abuso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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