La rinuncia all’istanza cautelare e l’ottemperanza alle ordinanze comunali non comportano improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Molise n. 154 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso un’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’interessato, nelle more del giudizio, abbia spontaneamente eseguito l’ordine demolitorio, rimuovendo le opere abusive e ripristinando l’area. La definizione bonaria della vicenda, con l’eliminazione volontaria dell’abuso e la successiva presa d’atto da parte dell’ente locale dell’avvenuto adempimento, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, non essendo più possibile conseguire alcuna utilità dalla definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere non richiede una formale dichiarazione di parte, potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice alla luce del contegno processuale e delle risultanze documentali.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione di opere realizzate su un’area di proprietà comunale, nonché il successivo provvedimento di rettifica che correggeva l’indicazione della particella catastale. La ricorrente deduceva vizi di legittimità, sostenendo che le opere fossero state eseguite a completamento di una CILA presentata nel 2019.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente manifestava la volontà di addivenire a una composizione bonaria della vertenza, dichiarando di voler rimuovere la recinzione oggetto dell’ordinanza. Successivamente, il tecnico di fiducia comunicava l’avvenuta rimozione di tutti gli elementi metallici, circostanza confermata da successive ordinanze comunali che attestavano la tempestiva demolizione delle opere abusive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’iter processuale, rilevando come la trattazione cautelare fosse stata rinviata su richiesta della difesa per consentire l’esecuzione di quanto previsto e il successivo abbandono del giudizio. A seguito dell’ottemperanza spontanea all’ordinanza impugnata, la difesa comunale aveva concluso per l’improcedibilità del ricorso.
I giudici hanno accertato che l’interessata aveva provveduto alla rimozione delle opere e che l’ente locale, con successivi provvedimenti, aveva dato atto dell’intervenuto adempimento, attestando che la ricorrente aveva provveduto alla tempestiva demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Il TAR ha quindi rilevato che, alla luce dell’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione e della definitiva presa d’atto dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, non potendosi più conseguire alcuna utilità concreta dalla definizione del giudizio.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata adottata anche in considerazione del contegno processuale della ricorrente, che non aveva più prodotto memorie né documenti dopo la rinuncia all’istanza cautelare. Il Collegio ha infine compensato le spese di lite, ravvisando le eccezionali ragioni previste dalla legge.
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Nota della Redazione
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