Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1303 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, i presupposti dell’azione sono integrati quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione sia decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione, su di essa gravando il relativo onere. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione resistente e, in tal caso, l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ogni compenso aggiuntivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 2066 del 6 novembre 2024 aveva accertato il diritto di una docente alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta la somma di euro 2.500 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi legali.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione l’8 novembre 2024 ed è passato in giudicato. Non essendo seguita alcuna esecuzione, la ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme indicate. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato risulta passato in giudicato, come da attestazione del 26 novembre 2025, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996. Sul punto il Tribunale ha richiamato il consolidato riparto dell’onere probatorio: spetta all’Amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, non al ricorrente provare l’inerzia.

Nel caso concreto l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. Di conseguenza sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Il Tribunale ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché la nomina cade su un dirigente della stessa Amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto sono richiamati precedenti conformi del TAR Sicilia, Catania, sez. I e sez. IV, del TAR Calabria e del TAR Campania. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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