L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione regge se basato sul diniego della Soprintendenza (TAR Puglia n. 933 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 dell’aggiudicazione e degli atti di gara è legittimo quando sia fondato sull’accertata violazione di un vincolo paesaggistico, consistente nel diniego espresso dalla Soprintendenza su interventi oggetto dell’offerta. In caso di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti e autonome è sufficiente a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; il rigetto delle censure contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti. L’omessa ostensione del parere legale nel corso del procedimento non integra un vizio, in quanto l’art. 35, comma 4, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 36/2023 ne esclude l’accesso e le sue argomentazioni, se fatte proprie dal dirigente, confluiscono nella motivazione del provvedimento finale. Il concorrente che presenti in gara un progetto contenente opere inibite dall’autorità di tutela, pur avendo ricevuto tempestiva comunicazione del parere, non matura alcun affidamento incolpevole, con conseguente esclusione della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante.
Il Fatto
Una società, capogruppo di un RTI, aveva ottenuto l’aggiudicazione della concessione per la gestione di un impianto natatorio comunale, che includeva la realizzazione di lavori di sistemazione dell’area esterna. Dopo la consegna dell’impianto, un funzionario dell’ente segnalava una serie di vizi di legittimità della procedura. In particolare, emergeva che il progetto dell’area esterna, presentato in gara dall’aggiudicataria, conteneva opere (piattaforma in legno e piscina ludica) per le quali la Soprintendenza aveva espresso un diniego netto e incondizionato nel parere del 30 agosto 2019. Il comune avviava il procedimento e, con determinazione dirigenziale, annullava in autotutela l’aggiudicazione e l’intera gara, demandando l’espletamento di una nuova procedura per la sola gestione dell’impianto. Il RTI ricorreva, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, scrutinando le censure alla luce del principio dell’atto plurimotivato. La prima censura, relativa alla mancata impugnazione della delibera di indirizzo politico e alla pretesa incompetenza del dirigente, è stata dichiarata infondata: la delibera giuntale si limitava a dettare linee di indirizzo per l’affidamento, demandando al dirigente la predisposizione degli atti di gara. L’annullamento d’ufficio degli atti dirigenziali non contraddiceva l’indirizzo politico, ma ne costituiva attuazione.
Quanto al merito dell’autotutela, il Collegio ha rilevato che la determinazione impugnata era fondata su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerne la legittimità. La ragione dirimente era la violazione del parere della Soprintendenza: il diniego sulla realizzazione della piattaforma in legno e della piscina ludica rendeva il progetto presentato in gara non realizzabile. La stazione appaltante aveva correttamente comunicato all’operatore economico le prescrizioni del parere, ma quest’ultimo aveva comunque predisposto un’offerta contenente gli interventi inibiti.
Sulla dedotta omessa ostensione del parere legale, il TAR ha precisato che l’art. 35, comma 4, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 36/2023 esclude espressamente l’accesso ai pareri legali per la soluzione di liti, e che le argomentazioni del parere erano state fatte proprie dal dirigente, confluendo nella motivazione del provvedimento. Infine, è stata rigettata anche la domanda risarcitoria, in quanto l’operatore economico era a conoscenza del parere prima di presentare l’offerta e, pertanto, non poteva vantare alcun affidamento ragionevole e incolpevole nella stipula del contratto, venendo altresì meno il presupposto della legittimità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.