Rimozione rifiuti, responsabilità del gestore solo per dolo o colpa provata (TAR Puglia n. 1052 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi, adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, può essere rivolto al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area solo ove la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. L’amministrazione procedente deve dare conto, con istruttoria completa e motivazione esauriente, degli accertamenti effettuati in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo, non essendo sufficiente la mera qualità di detentore-gestore. È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva o da posizione, dovendosi valutare la colpa secondo il criterio della ragionevole esigibilità. Il dovere di diligenza del gestore non impone una vigilanza continua sull’intero comprensorio per impedire l’altrui sversamento, quando ciò comporterebbe un sacrificio obiettivamente sproporzionato.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia impugna l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Brindisi gli ha ingiunto di rimuovere carcasse di auto, inerti di demolizione e rifiuti vari depositati nell’alveo e nelle infrastrutture connesse dei Canali “Fiume Grande” e “Fiume Piccolo”. Il provvedimento richiama segnalazioni della Questura e del Nucleo Carabinieri Forestale, oltre a un verbale della Polizia Locale.
Il Consorzio deduce difetto di motivazione e di istruttoria sul presupposto soggettivo richiesto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, valorizzando l’estensione del comprensorio consortile, pari a 1.141.551,773 ettari, e contesta la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. Il Tribunale accoglie la domanda cautelare con sospensione dell’efficacia del provvedimento e fissa l’udienza di merito. Si costituiscono i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Comune di Brindisi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di rito, secondo l’ordine imposto dagli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria. L’eccezione è fondata. Le ordinanze di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non rientrano nella categoria delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000: esercitano un potere tipico, con diversa ratio. Nella specie manca ogni indicazione sui presupposti della contingibilità e urgenza; il richiamo alla violazione del Codice dell’Ambiente conferma la natura dell’atto. Il provvedimento è stato adottato dal Sindaco quale organo apicale dell’amministrazione comunale, non come ufficiale di governo, e solo il Comune riveste la qualità di ente che ha emanato l’atto. Le Amministrazioni statali sono pertanto estromesse per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: l’obbligo di rimozione e ripristino grava sul responsabile dell’abbandono e, in solido, sul proprietario e sui titolari di diritti reali o personali di godimento, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti svolti in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo. Richiama l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2021, che ha incentrato la nozione di detentore sulla disponibilità materiale dei beni e sulla titolarità di un titolo giuridico di gestione, e la giurisprudenza che esclude la responsabilità da posizione (Cons. Stato n. 3430 del 2018).
Il punto centrale è processuale e sostanziale insieme: i presupposti di addebito, e in particolare l’elemento soggettivo, devono risultare da approfonditi accertamenti istruttori e trasparire dalla motivazione. La colpa omissiva può consistere nel non aver approntato cautele idonee a custodire la proprietà, ma non si estende fino a pretendere una vigilanza costante, giorno e notte, per impedire a estranei di invadere l’area e abbandonarvi rifiuti. La mancata recinzione non è prova della colpevolezza del proprietario, essendo la recinzione una facoltà e non un obbligo (Cons. Stato n. 5911 del 2017).
Il dovere di diligenza va valutato secondo ragionevole esigibilità: la colpa è esclusa quando il fatto poteva essere evitato solo con un sacrificio obiettivamente sproporzionato (TAR Puglia n. 287 del 2017). Nel caso concreto manca un nesso causale tra la condotta del consorzio detentore-gestore e l’immissione abusiva di rifiuti; un obbligo di garanzia fondato sulla sola qualità di gestore sarebbe inesigibile e riconducibile a una responsabilità oggettiva estranea anche alla custodia ex art. 2051 cod. civ., che ammette la prova liberatoria del caso fortuito.
Il Comune ha inferito la negligenza dalla sola descrizione oggettiva dello stato di degrado e della presenza di rifiuti eterogenei, senza validi accertamenti sulla responsabilità dell’illecito. L’onere della prova dell’elemento soggettivo incombe sull’ente locale e non è stato assolto, tanto più a fronte dell’estensione del comprensorio. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.