Riconoscimento titoli esteri, insussistente la colpa della P.A. per errore scusabile (TAR Lazio n. 3831 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale, l’elemento soggettivo della colpa non può essere desunto dal solo annullamento giurisdizionale dell’atto. Esso va accertato in concreto, avendo riguardo al carattere della regola di azione violata: ove il quadro normativo e giurisprudenziale sia oggettivamente complesso ed in evoluzione, l’errore dell’Amministrazione è scusabile e la responsabilità è esclusa. In particolare, in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese terzo e già riconosciuti in uno Stato membro, la sopravvenuta affermazione del principio di automatismo del riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria e nazionale non consente di rimproverare all’Amministrazione il precedente operato fondato sul diverso quadro allora vigente. Il danno da perdita di chances allegato mediante mere medie statistiche è, inoltre, puramente presunto e non provato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni patiti per aver il Ministero dapprima negato e poi subordinato a misura compensativa di durata biennale il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di odontoiatra, conseguito in un Paese extracomunitario e già riconosciuto in uno Stato membro dell’Unione.

I dinieghi erano stati annullati dal giudice amministrativo per difetto di motivazione. In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato aveva poi accertato la mancata esecuzione del giudicato, affermando l’automatismo del riconoscimento in assenza di margini discrezionali. Da qui la domanda risarcitoria per i pregiudizi economici, morali ed esistenziali derivati dal lungo ritardo nell’avvio della professione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle coordinate consolidate in materia di responsabilità della P.A.: sono elementi costitutivi il nesso di causalità materiale, il danno ingiusto e, sul piano soggettivo, la colpa dell’Amministrazione. L’illegittimità del provvedimento costituisce solo un indice presuntivo di colpevolezza, da valutare insieme al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità dei fatti e all’ampiezza della discrezionalità.

Il punto decisivo è il carattere della regola di azione violata. Se essa è chiara, univoca e cogente, la colpa va affermata. Se invece il canone di condotta è ambiguo o lascia all’Amministrazione un elevato tasso di discrezionalità, la responsabilità sussiste solo quando l’azione abbia disatteso in modo macroscopico i criteri di buona fede e imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell’errore scusabile.

Nel caso concreto tale elemento soggettivo difetta. La vicenda trae origine da un parere negativo della Conferenza di servizi fondato sul rilievo che il percorso formativo svolto all’estero era inferiore al minimo richiesto dall’art. 41 del d.lgs. n. 206/2007. Il successivo annullamento era dipeso da un deficit motivazionale, per non aver considerato che il monte ore svolto risultava superiore al minimo e per la mancata valutazione delle misure compensative ex art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.

La complessità del raffronto tra percorsi formativi non omogenei e la continua evoluzione normativa e giurisprudenziale rendono l’errore scusabile. Il principio di automatismo affermato dal Consiglio di Stato è frutto di una evoluzione successiva, maturata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta dopo la determinazione della Conferenza di servizi. L’Amministrazione non poteva dunque essere rimproverata per aver operato in coerenza con il quadro allora vigente.

Il ricorso è rigettato anche sul danno. Il pregiudizio è puramente presunto e basato su una media statistica: sostenere che in media gli odontoiatri guadagnino una certa cifra non prova che il ritardo abbia privato i ricorrenti di quella somma. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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