L’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009 non richiede la comunicazione di avvio se sussistono esigenze di celerità (TAR Lazio n. 14522 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con mod. dalla l. n. 38/2009, ha natura preventiva e cautelare ed è finalizzato a dissuadere da condotte persecutorie e a prevenire reati contro la persona, sulla base di un giudizio prognostico. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, purché la partecipazione del privato sia assicurata nella fase successiva attraverso il ricorso gerarchico o giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Questore di Rieti l’aveva ammonita ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, a seguito di un esposto presentato da una condomina, che lamentava rumori molesti, sporcizia e terra sul terrazzo, urla e insulti e minacce, indirizzate anche al figlio minore della denunciante.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la mancata audizione delle persone informate sui fatti, tra cui sé stessa, quale vizio procedimentale. Con il secondo motivo, contestava nel merito la ricostruzione fattuale operata dall’amministrazione, sostenendo la carenza istruttoria e l’insussistenza delle condotte ascrittele.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, affrontando distintamente i due profili di censura. In relazione al primo, ha ricordato che l’art. 7 l. n. 241/1990 consente all’amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento quando sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dava espressamente conto di tali esigenze, legate alla necessità di prevenire l’aggravarsi di dinamiche conflittuali e di tutelare la sicurezza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. I, par. n. 1274 del 2026 e Cons. Stato, sez. III, n. 7486 del 2023).
La circostanza che le condotte denunciate perdurassero da tempo non è stata ritenuta dirimente: l’urgenza, ha precisato il TAR, va misurata dalla presentazione dell’esposto, cui l’ammonimento era seguito a breve distanza, e dall’intrinseca offensività dei comportamenti, tali da richiedere l’intervento delle volanti e da indirizzarsi anche verso un minore. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata partecipazione al procedimento avesse compresso le prerogative difensive della ricorrente, potendo la stessa far valere le proprie ragioni mediante il ricorso gerarchico o quello giurisdizionale, come in effetti avvenuto.
Quanto al merito, il TAR ha ritenuto la ricostruzione dell’amministrazione supportata da un’istruttoria completa e coerente: le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e le annotazioni di servizio degli operanti convergevano nel dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto. Le allegazioni difensive, volte a ridimensionare i rumori a semplici spostamenti di mobili e i detriti a eventi casuali, sono state ritenute non credibili, in quanto contrastanti con gli atti di causa e con la valutazione complessiva delle emergenze istruttorie.
Particolare rilievo è stato attribuito all’episodio in cui la ricorrente aveva pronunciato frasi minacciose, non contestato nella sua materialità: anche a volerne circoscrivere l’offensività, esso risultava idoneo a turbare la persona offesa, inserito in un contesto di forti e perduranti tensioni. Il giudizio di sussistenza del pregiudizio è stato formulato in chiave complessiva e non parcellizzata (Cons. Stato, sez. III, n. 9598 del 2024), valorizzando il timore per l’incolumità propria e dei familiari rappresentato dalla denunciante.
Da ultimo, il Collegio ha richiamato la natura cautelare e dissuasiva dell’istituto (Cons. Stato, sez. III, n. 3205 del 2025), pienamente funzionale alla tutela della sicurezza pubblica anche in assenza di querela. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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