Rigetto del rinnovo di concessioni demaniali per irregolarità contributiva del concessionario (TAR Sicilia n. 1828 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regolarità contributiva, attestata dal DURC, costituisce requisito necessario per il mantenimento e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La sua carenza legittima il diniego di rinnovo e la consequenziale decadenza dal diritto di occupazione, trattandosi di attività amministrativa vincolata. Il munus di custode giudiziario assunto dal concessionario e la presenza di natanti o relitti nell’area concessa sono estranei al rapporto concessorio e non si riflettono sulla legittimità del diniego. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, esclusa quando l’amministrazione esercita un potere vincolato.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva due concessioni demaniali marittime nel porto di Augusta, destinate a cantiere navale e all’ormeggio di imbarcazioni da diporto. Presentata istanza di rinnovo, l’Autorità di Sistema Portuale le contestava un debito contributivo di € 885.935,51 tra contributi previdenziali e assicurativi, diffidandola a regolarizzare la posizione entro trenta giorni.

Non essendovi stato riscontro, l’amministrazione comunicava il preavviso di rigetto e, con decreto presidenziale, respingeva le istanze, dichiarando la decadenza dal diritto di occupare le aree. Seguiva l’ordinanza di sgombero. La società impugnava entrambi gli atti con due ricorsi, poi riuniti, deducendo eccesso di potere, violazione delle norme in materia di custodia giudiziaria e di tutela dell’ambiente marino, nonché responsabilità precontrattuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., derivante dalla scansione della medesima attività amministrativa.

Nel merito, il primo ricorso è infondato. Il fatto che l’amministrazione non avesse in passato rilevato la negatività del DURC non giustifica la prosecuzione dell’errore. L’art. 2, co. 1-bis, del d.l. n. 210/2002 impone alle imprese che gestiscono servizi e attività in concessione con l’ente pubblico la presentazione della certificazione di regolarità contributiva, a pena di decadenza. A ciò si aggiungeva l’obbligo, contenuto nei titoli concessori, di osservare tutte le norme di legge e di regolamento.

Quanto al termine di trenta giorni assegnato con la diffida, il Tribunale osserva che tra la diffida e il provvedimento finale erano trascorsi quasi diciotto mesi, senza che la società dimostrasse di poter ripianare il debito. L’impossibilità dell’adempimento pecuniario appartiene alla sfera della gestione economica dell’impresa e non incide sulla legittimità dell’operato amministrativo.

Il ruolo di custode giudiziario affidato alla ricorrente si risolve in un rapporto tra questa e l’autorità giudiziaria, estraneo all’amministrazione portuale. Il rapporto concessorio è impermeabile rispetto a tale vicenda: sarebbe spettato alla parte privata attivarsi presso l’autorità giudiziaria per il trasferimento dei beni o la revoca dell’incarico.

La presenza di natanti e relitti non è legata da nesso causale al rilascio delle aree. La condizione n. 4 dei titoli concessori pone l’obbligo di sgombero a cura e spese del concessionario e riconosce all’amministrazione la facoltà di provvedere d’ufficio in danno del medesimo. Infine, la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale è infondata per difetto di violazione dei doveri di correttezza e buona fede, avendo l’amministrazione esercitato un potere vincolato. Il rigetto del primo ricorso travolge anche il secondo, relativo allo sgombero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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