Ammissione con riserva e carriera consolidata: cessazione della materia (Cons. Stato n. 10545 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, l’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, seguita dalla proficua frequenza del corso e dal positivo superamento degli esami, integra una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio desume tale esito da una fattispecie complessa, non da un unico fatto giuridico sopravvenuto. Rileva, sul piano soggettivo, la dimostrata possessione delle doti attitudinali e delle capacità tecniche richieste; su quello oggettivo, l’assenza di disfunzioni organizzative e di un reale interesse dell’Amministrazione all’invalidazione del percorso. Il permanere degli effetti del percorso accademico è conforme al principio di conservazione degli atti giuridici e all’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità. L’eventuale istruttoria tecnica, ove inutilmente dispendiosa, va pretermessa in applicazione dei principi di economia processuale.
Il Fatto
La ricorrente impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anno accademico 2022/2023, per mancata conferma dell’interesse all’immatricolazione in occasione dello scorrimento del 27 ottobre 2022. L’istanza cautelare viene respinta; l’appello cautelare è accolto dalla Sezione, che ordina all’Amministrazione di consentire la tempestiva iscrizione con riserva secondo l’ordine di scorrimento.
Nel merito il TAR respinge il ricorso, valorizzando le evidenze del CINECA: le tracce attestano l’accesso alla piattaforma, non la conferma di interesse, e manca prova di malfunzionamenti nei giorni rilevanti. La studentessa propone appello, deducendo l’errata valutazione delle risultanze informatiche e il difetto del sistema Universitaly, documentato da perizia di parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce la persistenza di dubbi sulla fondatezza delle doglianze. La sentenza appellata non si è interrogata sulle ragioni del numero anomalo di accessi al sistema; ha invece opposto la distinzione tra accesso e conferma, tesi su cui l’Amministrazione ha insistito anche in appello. Tale distinzione non supera i dubbi prospettati dall’ordinanza n. 1473/2023, che in via presuntiva, con l’ausilio del principio di buona fede, aveva desunto il tentativo di conferma. Neppure convince l’assunto che la perizia di parte sia inutile: da essa si ricava un principio di prova su una generale vulnerabilità del sistema. L’istruttoria avrebbe dovuto accertare il numero di accessi nei giorni utili e il grado di vulnerabilità del sistema.
Tuttavia il decorso del tempo e il proficuo percorso di studi, emersi dal riscontro all’ordinanza n. 7657/2024, rendono l’eventuale consulenza tecnica o verificazione un mezzo inutilmente dispendioso. L’aggravio dei tempi avvicinerebbe ulteriormente la studentessa alla laurea, realizzando in modo più compiuto i presupposti del c.d. consolidamento, già sussistenti: quali che fossero le risultanze istruttorie, l’esito processuale non muterebbe.
Il Collegio aderisce all’orientamento della Sezione, che esclude l’applicazione diretta dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 alle selezioni per l’accesso ai corsi di laurea, ma desume da un insieme di elementi la sopravvenienza estintiva. L’ammissione con riserva, la proficua frequenza, il superamento degli esami e la volontà dell’Amministrazione di consentire la prosecuzione sono valorizzati unitariamente. Rileva anche il principio di conservazione degli atti giuridici e l’interesse pubblico al fabbisogno di professionalità, richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264/1999.
Nel caso concreto il percorso è avanzato e il numero di esami superato è significativo; la studentessa ha dimostrato nei fatti le capacità richieste. Né il Ministero né l’Università hanno assunto iniziative di esclusione dopo l’esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza cautelare: il mantenimento nel corso implica il riconoscimento di un posto da scorrimento e l’assenza di un interesse pubblico all’invalidazione. Il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, annulla senza rinvio la sentenza appellata e compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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