Ripristino legittimo se la proprietà non prova lo stato originario del terreno (TAR Lombardia n. 3342 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della realizzazione di interventi edilizi in assenza di qualsiasi titolo, è la proprietà a dover dimostrare l’infondatezza delle contestazioni dell’ente preposto alla vigilanza, non potendosi pretendere dal Comune la prova dell’originario andamento del terreno. Opera, in materia, il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. Le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni restano in regime di edilizia libera solo se di entità minima, assoluta e rapportata al contesto, e inidonee a incidere in modo rilevante sullo stato dei luoghi. La realizzazione mediante traversine in legno e cemento, permanente e percepibile esteriormente, esclude la riconducibilità all’art. 6, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di ripristino è legittimo e la dedotta impossibilità del ripristino non incide sulla legittimità dell’atto, potendo semmai fondare un accordo in fase esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente è comproprietaria di un terreno annesso alla propria abitazione, interessato nel 2021 dall’esecuzione di un’opera pubblica consistente nella realizzazione di un muro di contenimento della ripa collinare, finalizzata all’allargamento della sede stradale. Dopo un evento franoso, la proprietà ha diffidato il Comune a mettere in sicurezza il cantiere. L’amministrazione ha contestato alla ricorrente la realizzazione, senza titolo edilizio, di diverse opere — pavimentazioni e vialetti, travi in calcestruzzo non armate, un pozzo perdente e traversine in legno a sostegno del giardino — ritenute causa di modifica dell’andamento del terreno mediante sterri e riporti.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Comune ha adottato l’ordinanza dirigenziale che ha imposto la rimozione e la demolizione delle opere. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 6-bis e 31 del medesimo testo unico, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso affrontando anzitutto il tema dell’onere della prova. La tesi della ricorrente, secondo cui spetterebbe al Comune dimostrare l’originario andamento del terreno, viene giudicata una inaccettabile inversione dell’onere probatorio. Ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., gli elementi di prova riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande sono nella disponibilità della parte che li allega.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo spetta a chi ha commesso l’abuso, mentre solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce il relativo onere di prova contraria in capo all’amministrazione. Ciò si giustifica con il principio di vicinanza della prova: è il proprietario l’unico soggetto in grado di provare la consistenza del bene prima degli interventi.

La ricorrente non ha dimostrato la conservazione dell’andamento originario del terreno. La Corte aggiunge, ad abundantiam, che la qualificazione delle opere come edilizia libera va esclusa per la loro realizzazione mediante traversine in legno e cemento, permanenti e atte a sostenere la modifica imposta al terreno. La pavimentazione esterna resta riconducibile all’art. 6, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001 solo se di entità minima e inidonea a produrre una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia.

Il Collegio osserva che l’intervento è esteriormente percepibile e determina la creazione di una superficie utile, con rilevanza nel contesto urbano. Il Comune è quindi tenuto a valutare l’edificazione nel suo complesso e la sua idoneità a trasformare il territorio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. La circostanza che singoli interventi avrebbero potuto richiedere un titolo più leggero non esime l’amministrazione dal considerarli globalmente. Il ripristino è ordine dovuto e la dedotta impossibilità non incide sulla legittimità del provvedimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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