Condono edilizio in area vincolata ammesso senza nuove volumetrie (TAR Sicilia n. 109 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche di tipo relativo, le opere abusive sono suscettibili di sanatoria solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza tra quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La creazione di nuovi volumi o superfici è ostativa al condono, dovendosi valutare l’immobile nella sua interezza senza frazionamenti atomistici. Il diniego comunale di condono, vincolato all’esito del parere della Soprintendenza, rende irrilevante l’omesso preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L’ordine di rimessione in pristino non spetta all’ente di tutela del vincolo, ma al Comune, titolare dei poteri ripristinatori.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un manufatto adibito a locale deposito, realizzato in assenza di titolo e posto a servizio di un fabbricato abitativo sull’isola di Lipari, presentava nel 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32 l. n. 326/2003. Dopo il parere favorevole dell’Assessorato regionale e dell’ASP, la Soprintendenza di Messina nel febbraio 2023 negava il nulla osta paesaggistico, impartendo l’ordine di rimessione in pristino nel termine di 90 giorni.
Il Comune di Lipari, recependo il parere contrario, rigettava l’istanza di condono. Il ricorrente impugnava il diniego comunale e, con motivi aggiunti, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso il diniego della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibili, perché riferiti a un atto diverso dal diniego comunale, i motivi sull’inesistenza del pregiudizio paesaggistico e sul silenzio assenso, per riesaminarli nell’ambito dei motivi aggiunti. Quanto al vizio proprio del provvedimento comunale, l’omesso preavviso di diniego è irrilevante: il condono è strettamente vincolato all’esito del parere della Soprintendenza, sicché l’apporto partecipativo non avrebbe mutato il contenuto dispositivo, come conferma l’art. 21-octies l. n. 241/1990.
Sul merito, la Corte richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e la giurisprudenza consolidata: sono insanabili le opere realizzate in aree vincolate, salvo il concorso delle quattro condizioni cumulative. Dirimente è l’esclusione della riconducibilità delle opere agli abusi minori, poiché la stessa domanda di sanatoria le qualifica nella tipologia 1.
Non è ammessa una valutazione atomistica degli interventi: occorre considerare l’immobile nella sua interezza, perché il frazionamento impedisce di cogliere l’impatto sull’assetto territoriale. La creazione di nuova volumetria resta incompatibile con l’autorizzazione paesaggistica postuma.
Superata la questione della circolare n. 2/2022, la Corte osserva che la Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito come l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiami integralmente l’art. 32, includendone i limiti ostativi anche per i vincoli relativi. Il vincolo paesaggistico sull’intero territorio di Lipari risaliva già al d.P.R.S. n. 5098/1966, anteriore alle opere. Il silenzio assenso non è invocabile, operando l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 che esclude i procedimenti paesaggistici.
È invece fondata la censura sulla competenza: l’ordine di demolizione spetta al Comune, non alla Soprintendenza, priva dei poteri ripristinatori ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso principale è rigettato; i motivi aggiunti sono accolti nei limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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