Sanatoria edilizia, oblazione parametrata al contributo di costruzione vigente al momento della (TAR Lombardia n. 1054 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costruzione realizzata in un sedime diverso da quello del progetto approvato integra un’opera a sé stante e, per la sua diversa ubicazione, non è identificabile con quella autorizzata, configurando variazione essenziale. Il rilascio del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è subordinato al pagamento di un’oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, commisurata alla parte che non coincide plano-volumetricamente con quanto assentito. La quota afferente al costo di costruzione va calcolata sull’intera volumetria, e non sulla sola parte aggiuntiva, quando l’intera opera è qualificabile come variazione essenziale. L’ammontare degli oneri è determinato secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda, per il principio tempus regit actum. L’istituto dell’oblazione amministrativa sopravvive alla depenalizzazione del reato presupposto, ove la norma che lo prevede non sia stata abrogata.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un lotto, ottenevano nel 1977 una concessione edilizia per la propria abitazione, senza versare il contributo relativo al costo di costruzione, che ritenevano non dovuto. In fase esecutiva il fabbricato veniva traslato di undici metri rispetto al progetto, immutata la sagoma, e dotato di maggiore volumetria per l’aumento dell’altezza interna del locale cantina, con volumi aggiuntivi rispetto all’assentito.
Privi del certificato di agibilità, i proprietari presentavano nel 2018 domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune qualificava l’intervento come variazione essenziale e quantificava l’oblazione in oltre cinquantamila euro. Le istanze di autotutela venivano respinte; i ricorrenti pagavano senza acquiescenza e impugnavano le note comunali, chiedendo la rideterminazione dell’importo e la restituzione dei maggiori versamenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’abuso. La traslazione del fabbricato su un sedime pressoché diverso da quello previsto integra una variazione essenziale, se non la difformità totale: lo spostamento determina l’integrale alterazione della costruzione assentita, non riferibile all’opera autorizzata né con essa identificabile. Richiama sul punto Cons. Stato n. 10918 del 2022 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5743 del 2008, secondo cui è ininfluente la conservazione di sagoma, volumi e altezze, rilevando invece la nuova valutazione del progetto sotto il profilo urbanistico.
Accertata la variazione, la sanzione non può che essere quella dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001: oblazione pari al doppio del contributo di costruzione, calcolata mediante comparazione unitaria e sintetica tra organismo programmato e organismo realizzato. Il Comune ha correttamente applicato l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e il combinato disposto degli artt. 32, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e 54, comma 1, lett. c), legge Regione Lombardia n. 12/2005, avendo la volumetria subito un aumento di circa il 47%.
Sul criterio temporale il Tribunale è netto. Il contributo afferente al costo di costruzione, introdotto dalla legge n. 10/1977, non era richiesto all’epoca della concessione originaria, ma oggi è dovuto in virtù delle sopravvenienze normative che governano il permesso in sanatoria, per il principio tempus regit actum. L’art. 38, comma 7-bis, legge Regione Lombardia n. 12/2005 conferma che l’ammontare degli oneri si determina con riferimento alla data di presentazione della richiesta. Non soccorre l’art. 18 legge n. 10/1977, norma transitoria che non riguarda la concessione originaria ma la data dell’istanza di sanatoria.
Quanto alla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7/2016, il Collegio riconosce che l’oblazione ex art. 36 non è più tale in senso proprio, ma rileva che l’istituto sopravvive ove la norma non sia abrogata, come dimostrano l’oblazione tributaria e quella disciplinare dei notai. L’eccezione di incostituzionalità è disattesa: il disvalore sociale dell’abuso edilizio giustifica sanzioni afflittive, e il pagamento ha consentito ai ricorrenti di evitare la demolizione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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