Regolamentazione del transito veicolare in area SIC: limiti e deroghe (TAR Sardegna n. 994 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’adozione di provvedimenti di regolazione generale del traffico veicolare su una strada comunale insistente in un sito di interesse comunitario, a tutela dell’ambiente e della sicurezza della circolazione, anche ove non sia dimostrata l’esistenza di specifiche segnalazioni di transito a velocità pericolosa. L’esigenza di limitare il traffico può emergere ictu oculi dalla natura dei luoghi e dalle caratteristiche strutturali della strada, a prescindere dalla presenza di un centro abitato. Tali atti generali, che contemplano la possibilità di deroghe, non ledono l’interesse dell’operatore economico, il quale può richiedere l’autorizzazione in deroga.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale che gestisce uno stabilimento balneare situato in località Porto Pino, all’interno del SIC ITB040025, impugnava l’ordinanza sindacale n. 8/2024 e la delibera di Giunta n. 39/2025, con cui il Comune di Sant’Anna Arresi aveva introdotto un regime di contingentamento del traffico sulla strada della “Seconda Spiaggia”, unica via di accesso veicolare al suo esercizio. Tale regime limitava il transito a determinate fasce orarie, a un massimo di quattro veicoli per stabilimento e a veicoli di classe ambientale Euro 3 o superiore. Il ricorrente impugnava altresì il diniego alla sua istanza di autorizzazione in deroga.
Con motivi aggiunti, l’impugnativa veniva estesa all’ordinanza dirigenziale n. 6/2025, che aveva istituito il divieto permanente di transito e sosta con rimozione forzata sulla medesima strada. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva già respinto le istanze di sospensione, ritenendo i provvedimenti adottati a valle di un’adeguata istruttoria e proporzionati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare le eccezioni di rito. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 8/2024, in quanto il ricorrente l’aveva impugnata unitamente all’atto applicativo successivo, rispetto al quale il gravame era tempestivo. Ha, invece, accolto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse riguardo al diniego dell’autorizzazione in deroga, relativo alla sola stagione 2025, ormai conclusa.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure relative al difetto di motivazione degli atti, rilevando come la necessità di limitare il traffico veicolare emergesse ictu oculi dalle caratteristiche della strada: uno stradello di 3 metri, non asfaltato, in zona SIC, frequentato da pedoni e mezzi di soccorso. Ha inoltre smentito la dedotta unicità dell’accesso, evidenziando la presenza di due strade alternative con parcheggio finale.
Quanto alla censura di incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza n. 8/2024, il TAR l’ha dichiarata irricevibile per tardività, poiché il vizio avrebbe potuto essere dedotto già nel ricorso introduttivo, non essendo consentito proporlo con i motivi aggiunti dopo la scadenza del termine decadenziale. Infine, il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze sulla tutela ambientale, ribadendo che l’esigenza di un regime regolatorio emerge dal contesto e che le future domande di deroga dovranno essere valutate caso per caso.
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Nota della Redazione
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