Ottemperanza a decreto ingiuntivo e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Lazio n. 1054 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione all’esecuzione di un decreto ingiuntivo equiparato a sentenza, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegna all’ente un termine per l’ottemperanza e, spirato inutilmente, nomina un commissario ad acta. Su richiesta di parte, il giudice fissa mediante statuizione costituente titolo esecutivo la somma dovuta per ogni ritardo, e la penalità di mora, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Tale penalità non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Il termine finale dell’inottemperanza rilevante ai fini della penalità è il giorno di insediamento del commissario.

Il Fatto

Una società ha chiesto al TAR Lazio il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Cassino, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto, reso esecutivo, era stato notificato in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nonostante i successivi precetti notificati, l’ente locale non aveva provveduto all’esecuzione. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche l’applicazione di una penalità di mora. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la propria competenza. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2, cod. proc. amm., quando è richiesta l’ottemperanza a un provvedimento del giudice ordinario equiparato a una sentenza, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’organo giudiziario che ha emesso la decisione. Il tribunale adito ha quindi confermato la propria competenza.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Comune, malgrado i numerosi precetti, non aveva eseguito il provvedimento giurisdizionale e non aveva fornito elementi ostativi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con fissazione di un termine di sessanta giorni per il compimento degli incombenti occorrenti all’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha poi disposto che, spirato il termine ove perduri l’inadempimento, provveda all’esecuzione, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, da insediarsi su sollecitazione della parte ricorrente. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente, con liquidazione salvo conguaglio.

Quanto alla domanda di condanna per il ritardo, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice, in caso di accoglimento e salvo che non sia manifestamente iniquo, di fissare su richiesta di parte, con statuizione costituente titolo esecutivo, la somma dovuta per ogni ritardo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente iniqua la penalità stabilita in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Ha precisato che l’ammontare è commisurato alla durata dell’inottemperanza, che il termine finale è il giorno di insediamento del commissario e che la parte ricorrente deve evitare soluzioni di continuità, sollecitando tempestivamente l’intervento. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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