Permesso di soggiorno per studio e requisito dell’idoneità alloggiativa (TAR Piemonte n. 1704 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disponibilità di un alloggio idoneo costituisce requisito imprescindibile non solo per il rilascio del visto di ingresso, ma anche per la concessione e il rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo lo straniero indicare nell’istanza il luogo in cui dichiara di voler soggiornare ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. L’idoneità della soluzione alloggiativa va accertata dall’amministrazione procedente, che è tenuta a verificarne la veridicità attraverso gli accertamenti istruttori. La legittimità del diniego si valuta con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione dell’atto, restando irrilevanti le sopravvenienze documentali in applicazione del principio tempus regit actum. La produzione tardiva di una dichiarazione di ospitalità può al più legittimare la proposizione di una nuova istanza, non l’annullamento dell’atto impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero laureato in biotecnologie, è entrato in Italia nel 2024 con un visto per motivi di studio e si è iscritto a un corso di laurea presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Ha quindi presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, respinta dalla Questura perché durante l’istruttoria era emersa l’assenza di un’idonea soluzione alloggiativa.

Con ricorso notificato e depositato il 12 luglio 2025, lo straniero ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza camerale del 24 settembre 2025. All’udienza pubblica del 2 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censurava la violazione degli artt. 4, comma 3, e 39 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere. Il ricorrente sosteneva di aver effettivamente dimorato presso il domicilio indicato e che il requisito dell’idoneità alloggiativa sarebbe essenziale solo per il rilascio del visto e non per il conseguente permesso di soggiorno.

Il Collegio ha respinto la tesi. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 subordina l’ingresso alla dimostrazione del possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, mentre il comma 7 rinvia agli adempimenti prescritti dal regolamento di attuazione. L’art. 9, comma 2, dedicato specificamente al rilascio del permesso, impone allo straniero di indicare il luogo dove dichiara di voler soggiornare.

Su questa base il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la disponibilità di un alloggio è requisito essenziale per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno, con conseguente legittimità del diniego motivato dalla sua assenza. Nel caso concreto gli atti dimostravano non solo il mancato possesso di un alloggio, ma anche l’inidoneità di quello indicato: l’asserito ospitante era noto agli uffici per le numerose dichiarazioni di ospitalità in favore di altri stranieri e nel domicilio risultavano presenti sia il suo nucleo familiare sia altri quattro cittadini stranieri. Il sopralluogo della polizia aveva accertato che il nome del ricorrente non compariva né sul citofono né sulla cassetta postale, e il titolare dell’appartamento aveva dichiarato di averlo ospitato solo per pochi giorni.

Il Collegio ha inoltre escluso che il deposito in giudizio di una dichiarazione di ospitalità potesse inficiare l’atto impugnato, richiamando il principio tempus regit actum e l’orientamento secondo cui la legittimità dell’atto si valuta con riguardo alla situazione esistente al momento della sua emanazione. La produzione documentale può al più fondare una nuova istanza, non l’annullamento dell’atto gravato.

È stata infine respinta l’istanza di rinvio formulata in udienza, non sussistendo i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: la controversia non attiene alla reperibilità del ricorrente, ma all’assenza di un’idonea soluzione alloggiativa al momento dell’emanazione dell’atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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