Collocazione dei curricula nella busta amministrativa non integra causa di esclusione (Cons. Stato n. 10557 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La collocazione della documentazione richiesta a pena di esclusione in una busta diversa da quella prescritta non integra di per sé causa di esclusione dalla gara, quando il documento sia comunque presente tra gli atti prodotti dal concorrente. Le clausole della lex specialis che sanzionano con l’inammissibilità dell’offerta la carenza documentale vanno lette nel senso di colpire la mancanza materiale della documentazione, non la sua diversa collocazione. Non si configura soccorso istruttorio sui contenuti dell’offerta tecnica quando la commissione valuti documenti già presenti agli atti e riferiti a figure professionali indicate nell’offerta. La presenza di elementi dell’offerta tecnica nella documentazione amministrativa non integra commistione tra offerte, che rileva soltanto nel rapporto tra offerta economica e offerta tecnica.
Il Fatto
La Regione Umbria indiceva una procedura di gara per i servizi di progettazione e gestione della strategia d’immagine del brand regionale. Risultava aggiudicataria una società, mentre l’Ati seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e gli altri atti di gara davanti al TAR Umbria.
Le ricorrenti deducevano l’omesso inserimento nell’offerta tecnica dei curricula dei professionisti, con conseguente necessaria esclusione dell’aggiudicataria, l’erronea attribuzione dei punteggi per il criterio valutativo relativo al gruppo di lavoro, la difformità dell’offerta dalla lex specialis e l’indeterminatezza della stessa. Domandavano il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR respingeva il ricorso; le società proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, la questione centrale riguarda il rapporto tra l’art. 15 del disciplinare di gara — che sanziona con l’inammissibilità dell’offerta l’omessa presentazione della documentazione tecnica — e la collocazione dei curricula nel fascicolo virtuale degli operatori economici, tra i documenti di comprova dei requisiti.
La Corte ritiene che la documentazione richiesta risultasse effettivamente prodotta: i curricula erano presenti nel FVOE e riferiti a figure professionali già indicate nell’offerta tecnica. La clausola di esclusione va quindi letta nel senso di sanzionare la carenza materiale della documentazione, non la sua diversa collocazione, in sé non pregiudizievole. Non si ravvisa alcuna etero-integrazione a posteriori dell’offerta, poiché il materiale era già agli atti dell’amministrazione.
Quanto al dedotto vizio di commistione, il Collegio precisa che esso rileva nel diverso caso in cui elementi dell’offerta economica siano rinvenuti tra quelli dell’offerta tecnica o della busta amministrativa, per evitare che le valutazioni tecniche siano influenzate da elementi economici conosciuti dalla commissione. Richiama sul punto Cons. Stato, V, n. 2945 del 2024, n. 5210 del 2020, n. 9187 del 2022 e n. 3725 del 2022, che afferma la necessaria valutazione in concreto della commistione e dei suoi effetti.
Il secondo motivo è respinto nel merito: il capitolato richiedeva un progetto finalizzato alla produzione di uno spot di trenta secondi, lasciando ampio margine creativo. L’offerta di un cortometraggio di quindici minuti, spezzettabile in miniserie e adattabile allo spot, ben coincideva con il progetto richiesto. L’indicazione di una regia da definire rientra nella nozione di progetto in fase di sviluppo e non rende l’offerta indeterminata.
Il rigetto dei motivi caducatori comporta, in via assorbente, la reiezione della domanda risarcitoria per difetto della dedotta condotta illecita. Le spese sono poste a carico delle appellanti.
Nota della Redazione
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