Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di pubblico impiego (TAR Sicilia n. 271 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario, la quale costituisce giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. La mancata esecuzione del titolo giurisdizionale, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integra inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza. Questi ordina all’amministrazione di dare piena attuazione al comando giudiziale entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. L’attività del commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1482/2024 del Tribunale Civile di Agrigento, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e spese processuali con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è stata notificata, è divenuta definitiva ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente inottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato. Gli artt. 112 e 114 c.p.a. consentono di ricondurre al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, che si presenta pienamente idoneo a essere attuato.

Nel merito, la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Essa legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, la cui funzione è garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha documentato alcun adempimento né rappresentato ragioni ostative all’esecuzione.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle somme ancora dovute in forza del giudicato, comprensive degli interessi come stabiliti dal giudice civile, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore mancata esecuzione, viene nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero. Su istanza della parte ricorrente, il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ivi compresa la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto e l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza.

Le spese del giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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