Obbligo del Ministero di provvedere sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 6696 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine, fa sorgere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso; la sua inerzia integra la fattispecie del silenzio inadempimento. Il termine per provvedere è quello di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, fermo il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e la richiesta di integrazioni. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice fissa il termine per l’emanazione del provvedimento e nomina d’ufficio il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. L’Amministrazione non si pronunciava sulla richiesta nel termine di legge, rendendo così impossibile l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come nel caso di specie fossero integrati entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza alcun pronunciamento. L’Amministrazione è rimasta inerte, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Tribunale ha precisato che il termine complessivo per concludere il procedimento può arrivare a quattro mesi solo in caso di richiesta di integrazioni documentali, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. La mancata richiesta di integrazioni e la successiva inerzia hanno determinato il perfezionarsi dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Alla luce di ciò, il TAR ha disposto che il Ministero provveda sulla domanda entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Sia l’Amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.