Porto d’armi, frequentazioni controindicate giustificano il diniego di rinnovo (TAR Sicilia n. 2565 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un interesse legittimo sottoposto a valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Ai fini del diniego di rinnovo del titolo abilitativo è sufficiente che sussistano fatti e circostanze idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità, anche se privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, non essendo necessario un giudizio di inaffidabilità sociale né un comprovato abuso. La ripetuta frequentazione di soggetti controindicati, specie se protratta nel tempo, costituisce indizio ragionevole del rischio di permeabilità rispetto ad ambienti criminali e giustifica il venir meno della fiducia che fonda il rilascio della licenza.
Il Fatto
Un soggetto vedeva rigettata dal Questore l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. La motivazione valorizzava la ripetuta frequentazione del richiedente con soggetti controindicati, anche per reati di tipo mafioso, e i controlli registrati nel tempo a bordo di autovetture.
Proposto ricorso gerarchico al Prefetto, questo veniva respinto; seguiva un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, fondato sulle medesime ragioni. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR i tre provvedimenti, deducendo difetto di motivazione, violazione di legge e difetto di istruttoria. Sosteneva che gli incontri, riconducibili alla professione di direttore di filiale di banca, fossero occasionali o dettati da esigenze lavorative, e che i precedenti di un familiare non potessero sorreggere il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto le censure a unità, essendo i provvedimenti fondati sui medesimi presupposti, e le ha scrutinate cumulativamente, rigettando il ricorso nel merito.
Il punto di partenza è la natura non assoluta del porto d’armi: le valutazioni dell’Autorità, espressione di ampia discrezionalità, perseguono una finalità preventivo-cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati, dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’art. 43 del R.D. n. 773/1931 consente di negare il rilascio o il rinnovo sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi.
Ne discende, secondo il TAR, che è sufficiente la sussistenza di fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità. Non occorre un giudizio di inaffidabilità sociale né un comprovato abuso. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 4334 del 13.09.2017, secondo cui la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale rilevano anche fatti isolati ma significativi.
Quanto alle frequentazioni, il ricorrente non ne contestava la veridicità, limitandosi ad affermarne l’insufficienza e a dedurne, senza provarla, la natura occasionale o professionale. Il TAR ha ritenuto che la professione di direttore di filiale non possa, di per sé, giustificare plurimi incontri protrattisi dal 2019 al 2023 con soggetti controindicati, spesso gli stessi, a bordo della medesima autovettura e in orari serali non compatibili con l’attività bancaria. La ripetizione degli incontri esclude la tesi dell’occasionalità.
Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4242 del 13.10.2016, il Collegio ha confermato che è ragionevole evitare che soggetti pregiudicati frequentino chi porta con sé armi. Le relazioni intrattenute sono quindi indizi del rischio di permeabilità rispetto ad ambienti criminali. L’istruttoria non ha rivelato risultanze tali da rendere irragionevole o sproporzionato il giudizio di inaffidabilità; i provvedimenti risultano sufficientemente motivati e il ricorrente è stato posto in condizione di difendersi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese, e la sentenza è stata trasmessa alla Segreteria generale per la valutazione dei profili tributari legati al ricorso unitario avverso più provvedimenti.
Nota della Redazione
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