Riconoscimento enti di culto e insufficienza della diffusione territoriale dei fedeli (TAR Puglia n. 1058 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico, disciplinato dalla legge n. 1159/1929 e dal R.D. n. 289/1930, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti dell’illogicità e del travisamento. Tra i presupposti valutativi rileva la consistenza numerica dei fedeli e la loro distribuzione territoriale: il diniego è legittimo quando il numero dei fedeli e la loro concentrazione in un ambito provinciale non dimostrano un effettivo radicamento nazionale. I rapporti di partenariato con soggetti autonomi non valgono a integrare il requisito della diffusione ultraregionale. Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione emana un provvedimento espresso, anche non satisfattivo.

Il Fatto

Una comunità monastica ecumenica con sede in provincia di Taranto ha presentato domanda di riconoscimento della personalità giuridica come ente di culto diverso dal cattolico. Decorso il termine senza riscontro, l’ente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza, chiedendo anche l’accertamento del diritto al riconoscimento e la condanna al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in via equitativa.

Nelle more del giudizio il Ministero dell’Interno ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, fondato sul rilievo che i fedeli nella provincia risultavano circa cinquecento e che la partecipazione telematica di fedeli virtuali non poteva computarsi. L’ente ha impugnato l’atto con motivi aggiunti, contestando la valutazione ministeriale e sostenendo la sufficienza del numero di aderenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Il giudizio sul silenzio, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., presuppone che l’inerzia perduri al momento della decisione. L’emanazione di un provvedimento espresso, anche non satisfattivo, interrompe l’inerzia e fa venir meno l’interesse ad agire. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, tra cui Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2660 del 2018, e osserva che l’eventuale illegittimità dell’atto sopravvenuto è tutelabile mediante autonoma impugnazione o conversione del ricorso.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ricostruito i canoni elaborati dalla giurisprudenza amministrativa per il riconoscimento degli enti di culto. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1574/2019, ha ribadito la natura discrezionale del provvedimento di attribuzione della personalità giuridica e l’applicabilità della normativa del 1929 quando emerga un fine di culto. Tra gli indicatori valutativi figurano lo scopo prevalentemente religioso, la presenza di ministri di culto, la congruità del patrimonio e la consistenza numerica dei fedeli con il loro ambito di distribuzione.

Quanto a quest’ultimo profilo, il Collegio ha valorizzato il parere n. 1825/2022, che ha ritenuto esigua una consistenza di fedeli distribuita su più località e ha precisato che il valore orientativo di cinquecento unità assume rilievo solo se riferito a una comunità concentrata in un agglomerato urbano, dovendo invece ragguagliarsi a circa cinquemila unità ove i fedeli siano diffusi sull’intero territorio nazionale.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha rilevato che i fedeli accertati erano circa cinquecento e che le sedi dell’ente erano tutte allocate nel medesimo Comune. Ne ha tratto che la limitata consistenza numerica e la distribuzione ristretta a una sola provincia giustificano il diniego, senza profili di illogicità o errore manifesto. Ha inoltre escluso che i rapporti di partenariato con soggetti autonomi possano valere come articolazioni dell’ente ai fini della diffusione ultraregionale. La domanda di accertamento del diritto al riconoscimento è stata giudicata inammissibile per la discrezionalità della materia e comunque infondata; l’azione risarcitoria è stata respinta per l’intervenuta definizione dell’istanza e l’assenza degli ulteriori presupposti. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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