Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: nomina del commissario ad acta e rigetto della penalità di mora (TAR Abruzzo n. 223 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’inottemperanza dell’Amministrazione può essere acclarata in base al principio di non contestazione, quando la stessa si costituisca con memoria di stile senza nulla affermare sul punto. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando, per la natura e l’esiguità del credito e la fissazione di un termine ragionevole, la misura coercitiva risulti sproporzionata e priva di effetto deterrente.
Il Fatto
Una docente, vincitrice di una procedura concorsuale per la classe di concorso A023, dopo il rigetto in primo grado della propria domanda volta al riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo, vedeva accogliersi l’appello dalla Corte di Appello di L’Aquila, che accertava il diritto all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito con decorrenza dal 1° settembre 2023. La sentenza, notificata all’Amministrazione, passava in giudicato. A fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, la docente proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali del ricorso. Ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, essendo passata in giudicato, rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario per i quali è esperibile il giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione, sicché risultavano osservati sia i termini dimezzati per il deposito del ricorso sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., nonché il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva fornito alcuna allegazione in merito all’avvenuta ottemperanza. Tale circostanza è stata ritenuta acclarata in base al principio di non contestazione, con conseguente fondatezza della domanda di esecuzione. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni, nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha respinta. Ha ritenuto che la natura e l’esiguità del credito e la fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento escludessero la possibilità di un ritardo significativo imputabile all’Amministrazione e che, di conseguenza, la penalità di mora non potesse spiegare l’effetto deterrente auspicato, risultando una misura manifestamente iniqua e sproporzionata. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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