Divieto di detenzione armi: obbligo di motivazione sui fatti concreti (TAR Campania n. 1104 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi l’amministrazione gode di lata discrezionalità, poiché la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al generale divieto e i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza hanno finalità cautelare e non sanzionatoria. Tale discrezionalità non esonera però l’Autorità di P.S. dall’obbligo di motivare in modo congruo sulle ragioni concrete ed attuali dalle quali desumere il rischio di abuso. Il giudizio prognostico di inaffidabilità deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi rilevanti e consentire al giudice di verificarne la non arbitrarietà. Una vicenda fattuale isolata, non univocamente sintomatica di indole aggressiva o violenta, non sorregge da sola il giudizio di inaffidabilità. In tal caso si impone una più approfondita istruttoria e un maggiore sforzo motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inibizione a detenere armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto di Avellino, chiedendone l’annullamento previa sospensiva. A sostegno del gravame ha dedotto, con unico motivo, violazione dell’art. 39 TULPS ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, errore sui presupposti e travisamento.
Il provvedimento impugnato si fondava su una denuncia-querela per ingiuria e minaccia, ritenuta dal ricorrente del tutto isolata e oggetto di archiviazione in sede penale per insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti deducendo l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 375 del 4 settembre 2025 la domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora, ritenendo recessivo l’interesse alla detenzione delle armi rispetto all’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’istanza di deposito tardivo di memorie e documenti, presentata ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. I termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. hanno natura perentoria, ma la produzione tardiva può essere eccezionalmente autorizzata quando quella tempestiva è risultata estremamente difficile. Nel caso concreto la parte aveva documentato il rilascio tardivo della copia conforme, avvenuto solo il 20 maggio 2026. Non risultando leso il contraddittorio, l’autorizzazione è stata concessa.
Nel merito il Collegio ha ricordato che l’amministrazione gode di lata discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto. L’ampiezza deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo quanto alla detenzione e al porto d’armi, nonché dalla finalità cautelare dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, volti a prevenire abusi e non a sanzionare. Secondo consolidata giurisprudenza, il titolare dell’autorizzazione deve essere persona esente da mende o indizi negativi e deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso delle armi.
Il Collegio ha però ritenuto fondato il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria. Il giudizio prognostico sull’affidabilità deve basarsi sul prudente apprezzamento di tutti gli elementi rilevanti e tradursi in una motivazione che consenta al giudice di verificarne la razionalità: sul punto è richiamato Consiglio di Stato, sez. III, n. 6377 del 22 ottobre 2020.
Nel caso di specie l’accadimento posto a base della querela, oltre a essere vicenda isolata, non risultava univocamente sintomatico di indole aggressiva o violenta. La richiesta di archiviazione aveva qualificato le espressioni proferite come prive di valenza minatoria. La mera opposizione della controparte alla richiesta di archiviazione, esitata in statuizione di inammissibilità e definitiva archiviazione dell’11 marzo 2025 per infondatezza della notizia di reato, non poteva da sola essere sintomatica di un contesto di esasperata conflittualità, mancando stabili relazioni tra i soggetti coinvolti.
Di fronte a una vicenda dai contorni così delineati, il Collegio ha ritenuto esigibile una più approfondita istruttoria e un maggiore sforzo motivazionale nel delineare la prognosi di possibile abuso, anche mediante approfondimenti sulla personalità del ricorrente, incensurato e non destinatario di altri provvedimenti pregiudizievoli. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di lite e con ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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