Espropriazione e competenza del sindaco: il principio di separazione non è inderogabile (TAR Trentino-Alto Adige n. 105 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’espropriazione per pubblica utilità di opere di interesse comunale, il principio di separazione tra funzioni politiche e amministrative non costituisce principio inderogabile per la legislazione delle autonomie speciali. La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Bolzano possono quindi disciplinare diversamente l’attribuzione delle competenze, con la conseguenza che la competenza del sindaco ad adottare gli atti del procedimento espropriativo non può ritenersi illegittima per il solo richiamo alla disciplina statale. La legge provinciale n. 10/1991 individua il soggetto competente nelle ipotesi di opere di interesse comunale ma non determina l’organo interno all’ente, rinviando alla normativa regionale e allo statuto. In presenza di una domanda di incostituzionalità formulata in modo generico e priva della necessaria rilevanza, la questione è manifestamente infondata e non decisiva.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni confinanti con un campo sportivo comunale, destinati dal piano urbanistico a zona per attrezzature pubbliche – impianti sportivi. Il Comune, dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente decreto di stima, adotta un nuovo decreto di stima e, in seguito, il decreto di esproprio delle superfici necessarie all’ampliamento dell’impianto.

Contro tali atti i proprietari propongono ricorso e motivi aggiunti, deducendo l’incompetenza del sindaco a emanare i provvedimenti espropriativi, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, l’insufficienza della motivazione sulle scadenze dei lavori, l’assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e la violazione del principio di proporzionalità. Con ulteriori motivi eccepiscono il vincolo espropriativo decaduto e sollevano questioni di legittimità costituzionale. L’amministrazione provinciale e il Comune resistono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che l’esposizione dei motivi è spesso oscura e sovrapposta, così da integrare una violazione dell’art. 40, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. sulla specificità delle censure. Tuttavia, essendo le doglianze infondate, il giudice ritiene di poter prescindere dalla declaratoria di inammissibilità generale del ricorso.

Sono invece inammissibili, per violazione del principio del ne bis in idem, i motivi già esaminati e respinti con la precedente sentenza del medesimo giudice, segnatamente quelli sul vincolo espropriativo, sulla comunicazione dell’avvio del procedimento e sulla dichiarazione di pubblica utilità. Il Collegio osserva che i ricorrenti hanno comunque partecipato al procedimento presentando osservazioni, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il vizio della comunicazione non potrebbe comunque condurre all’annullamento degli atti.

Nel merito, il nucleo della decisione riguarda la competenza. I ricorrenti sostengono che, in virtù del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, gli atti dovessero essere adottati dal dirigente e non dal sindaco. Il Collegio richiama l’art. 1 e l’art. 1-bis della legge provinciale n. 10/1991, che attribuiscono ai Comuni le funzioni relative alle opere di interesse comunale ma non identificano l’organo interno competente. Richiama poi la normativa regionale (art. 126 del codice degli enti locali), che riserva alla giunta comunale la determinazione degli atti di competenza dirigenziale.

Il giudice esclude che il d.P.R. n. 267/2000 possa trovare applicazione, perché l’art. 1 ne esclude l’operatività per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in caso di incompatibilità con lo statuto, e perché l’art. 105 dello Statuto prevede l’applicazione delle leggi statali solo fino a quando la Regione non abbia diversamente disposto. Poiché la materia degli enti locali rientra nella competenza regionale ed è stata disciplinata in modo esaustivo, il sindaco non può dirsi incompetente. Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in modo generico, sono dichiarate manifestamente infondate e non decisive.

Il Collegio respinge anche la censura sul terzo mandato del sindaco: la relativa questione è irrilevante nel giudizio sull’esproprio, poiché gli atti che hanno disposto l’eleggibilità non sono stati impugnati. Infine, la doglianza sulla motivazione delle scadenze dei lavori e quella sull’applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 327/2001 sono infondate, trattandosi di materia rimessa alla competenza provinciale esaustivamente regolata. Il ricorso è pertanto respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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