Notifica ex art. 140 c.p.c. nulla se destinatario deceduto prima del perfezionamento (C.G.A.R.S. n. 1034 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. non si perfeziona quando il destinatario sia deceduto prima dello spirare del termine di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale. La premorienza del destinatario rispetto al momento di formale efficacia della notificazione ne rende definitivamente impossibile il compimento, con la conseguenza che l’atto notificato non produce effetti. Nel processo amministrativo, la documentazione attestante la regolarità della notifica del provvedimento impugnato deve essere prodotta dall’amministrazione con la costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.; la produzione effettuata per la prima volta in appello è inutilizzabile, salvo che ricorrano i presupposti dell’errore scusabile o del deposito di nuovi documenti.
Il Fatto
Un comune appella la sentenza con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso dell’interessato e ha annullato una determina dirigenziale e la connessa ingiunzione di demolizione. Il primo giudice aveva ritenuto erronea la notifica degli atti, eseguita a mezzo del messo comunale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..
L’ente, non costituito in primo grado, deduce di essere incorso in un equivoco determinato dal comportamento del ricorrente, che avrebbe notificato due ricorsi di identico contenuto, assegnati a numeri di ruolo differenti, uno dei quali dichiarato perento. Nel merito sostiene la regolarità della notifica e produce per la prima volta in appello la documentazione relativa al procedimento notificatorio. L’appellato eccepisce l’inammissibilità e l’inutilizzabilità della produzione tardiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello su un duplice ordine di rilievi. Il primo è di natura processuale: il comune, pur libero di non costituirsi, avrebbe dovuto depositare il provvedimento impugnato con la documentazione attestante la regolarità della notifica, come impone l’art. 46, comma 2, cod. proc. amm.. La produzione documentale effettuata per la prima volta in appello, pertanto, non può essere utilizzata.
La Corte riconosce che i fatti esposti possano astrattamente delineare una situazione di confusione generata dal ricorrente con la duplicazione dei ricorsi. Ritiene tuttavia che un comportamento diligente avrebbe imposto all’ente di verificare presso la segreteria del T.A.R. l’eventuale deposito, prima di decidere di non costituirsi. La preclusione opera in assenza di elementi idonei a integrare un errore scusabile e in mancanza dei presupposti per la produzione di nuovi documenti in appello.
Il secondo rilievo è di merito, svolto «solo per completezza». La notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non è andata a buon fine: la raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale è stata restituita al mittente per mancato ritiro, ma il destinatario era deceduto appena due giorni dopo l’invio, prima che si perfezionasse la notificazione con lo spirare del decimo giorno successivo al deposito in giacenza presso l’ufficio postale.
La premorienza del destinatario rispetto al momento di formale efficacia della notificazione ne ha reso definitivamente impossibile il perfezionamento. La fattispecie non si compie, l’atto notificato resta privo di effetto e la sentenza di annullamento va confermata. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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