Ottemperanza al decreto di equa riparazione e spese ai difensori antistatari (TAR Puglia n. 105 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio in materia di equa riparazione, il ricorrente è legittimato a chiedere l’esecuzione delle sole statuizioni che riconoscono pretese di sua diretta spettanza. Le somme liquidate a titolo di spese processuali con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari costituiscono credito autonomo di questi ultimi, sicché la relativa domanda di ottemperanza proposta dal solo assistito è inammissibile per difetto di titolo. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di adempiere spontaneamente all’intero provvedimento giurisdizionale definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Lecce, in un procedimento di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di € 2.400,00, oltre alle spese del procedimento liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore di cosa giudicata, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, e l’invio della dichiarazione prescritta dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Ha altresì accertato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi del comma 7 della stessa disposizione.
Nel merito, il Tribunale ha distinto l’oggetto della domanda. Il decreto reca condanna al pagamento di somme non solo in favore del ricorrente, ma anche dei difensori antistatari, con distrazione in loro favore. Poiché questi ultimi non hanno agito in proprio, il ricorrente non vanta titolo per chiedere l’ottemperanza anche di tali statuizioni.
L’accoglimento è stato quindi limitato alle pretese di diretta spettanza del ricorrente, con esclusione delle ulteriori statuizioni pronunciate in favore dei difensori, fermo restando l’obbligo di adempimento spontaneo dell’intero provvedimento. Il Collegio ha fissato il termine di 90 giorni e nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, senza compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese del giudizio sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive successive e accessorie, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.