L’ottemperanza per l’inerzia del Ministero sulla Carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3526 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica e decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, deve accogliere il ricorso in assenza di prova dell’avvenuta integrale esecuzione. La sentenza del giudice del lavoro, munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo idoneo per l’esecuzione
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla mancata erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, a favore di quattro docenti. A seguito del ricorso al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il giudice aveva accolto la domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la predetta Carta, per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, nonché a rifondere le spese di lite.
La sentenza, una volta notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non veniva però eseguita. I docenti, pertanto, proponevano ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto riconosciuto in sentenza e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia prende le mosse dalla natura del ricorso per l’ottemperanza, finalizzato ad ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ormai passato in giudicato. Il Collegio dà atto che, nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Milano era stata dichiarata passata in giudicato dalla cancelleria e che il relativo titolo esecutivo, valido ai sensi dell’art. 474 c.p.c., era stato notificato all’Amministrazione.
Il tribunale ricorda che, per procedere all’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione, è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il TAR chiarisce che tale termine, nella specie, era interamente decorso alla data di proposizione del ricorso e ciò assume valenza decisiva poiché l’inerzia dell’Amministrazione rende attuale l’interesse del creditore ad ottenere l’esecuzione coattiva.
Nel merito, il Collegio rileva come il Ministero non abbia fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione, sia pure parziale, del dictum giudiziale. Tale circostanza, unita alla mancata dimostrazione di un eventuale ostacolo oggettivo all’adempimento, determina l’accoglimento del ricorso e la conseguente condanna dell’Amministrazione a erogare la Carta docente entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR nomina fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente quale commissario ad acta, il quale provvederà solo su istanza del creditore e avrà il compito di determinare l’importo dovuto e adottare tutti gli atti necessari per adempiere l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
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Nota della Redazione
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