Riconoscimento titolo estero di sostegno: inammissibile l’azione avverso il silenzio tardiva e contro il MUR (TAR Lazio n. 13176 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, ex art. 31 c.p.a., è inammissibile qualora sia proposta dopo la scadenza del termine di un anno dalla conclusione del procedimento, senza che il privato abbia promosso l’azione. La legittimazione passiva nel giudizio avverso il silenzio va riferita all’amministrazione cui è ex lege attribuito il potere di adottare il provvedimento richiesto. In materia di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito all’estero, l’amministrazione competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito e non già il Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale è tenuto a rendere un mero parere endoprocedimentale e, in caso di erronea presentazione dell’istanza, deve trasmetterla all’autorità deputata a provvedere.
Il Fatto
La ricorrente presentava al Ministero dell’Università e della Ricerca un’istanza volta al riconoscimento di un titolo conseguito in Spanda, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente notificava un ricorso avverso il silenzio-inadempimento ed, in seguito, con motivi aggiunti, impugnava il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Cremona aveva disposto la sua esclusione dalle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto per la provincia di Cremona.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività del ricorso avverso il silenzio. La norma applicabile, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento. Poiché l’azione era stata proposta oltre un anno dalla scadenza di tale termine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in conformità al costante orientamento per cui la decadenza annuale costituisce un presupposto imprescindibile dell’azione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca. La giurisprudenza, anche recente, è consolidata nell’individuare nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’amministrazione competente al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Il MUR è solo tenuto a rendere un parere endoprocedimentale. Nel caso di specie, l’istanza era stata presentata esclusivamente al MUR, il quale non era l’autorità titolata a riceverla, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche sotto tale profilo.
La pronuncia richiama il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, per cui il MUR è tenuto a trasmettere l’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Quanto all’impugnazione del decreto di esclusione dalle graduatorie, il Collegio ha ritenuto che essa esuli dalle materie assegnate alla Sezione, deputata a decidere le controversie avverso il contegno omissivo in materia di riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati in Spagna, disponendo la rimessione degli atti al Presidente del TAR per la determinazione sulla competenza.
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Nota della Redazione
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