Commissario ad acta per il pagamento della Carta docente non eseguito (TAR Sardegna n. 1065 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’esecuzione parziale del giudicato, limitata al pagamento delle spese legali, non esaurisce l’obbligo dell’amministrazione quando resta inadempiuta la parte capitale della condanna. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto e si nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. La nomina può essere conferita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente e con termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. In tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1667/2023 del 20 dicembre 2023, il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per complessivi euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e ne verifica l’esecuzione. La condanna comprendeva due voci: il riconoscimento del contributo per la formazione e la rifusione delle spese di lite. L’amministrazione ha soddisfatto soltanto la seconda, mentre la parte relativa al capitale è rimasta integralmente inadempiuta.

L’esecuzione parziale non è sufficiente a escludere l’inottemperanza. Il giudicato si è formato sul diritto del docente a percepire le somme riconosciute dal giudice del lavoro, e tale diritto resta insoddisfatto. La circostanza che l’amministrazione abbia dato corso al pagamento delle competenze difensive non incide sull’obbligo principale accertato nella sentenza ottemperanda.

Illuminante, sul piano processuale, è la condotta tenuta in udienza. La difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. Tale dichiarazione conferma l’assenza di un adempimento spontaneo e la persistenza dell’inadempimento.

Il Collegio accoglie quindi l’istanza di nomina del commissario ad acta. L’incarico è conferito al Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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