Payback dispositivi medici: giurisdizione del giudice ordinario sugli atti regionali (TAR Lazio n. 3949 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni e le province autonome approvano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e le relative quote non sono espressione di un potere autoritativo. Esse costituiscono un’attività interamente vincolata, di natura tecnico-contabile e riepilogativa, priva di ogni margine di discrezionalità. La controversia che investa il quantum debeatur e l’obbligo di pagamento del payback per gli anni 2015-2018 involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Sussiste pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione al giudice ordinario, mentre resta devoluta al giudice amministrativo l’impugnazione degli atti statali presupposti.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per il quadriennio 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estende il gravame agli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, adottati da Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Piemonte. La società deduce vizi propri degli atti e vizi derivati dall’asserita illegittimità costituzionale della disciplina del payback.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure proposte contro gli atti statali richiamando il quadro normativo dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011 e dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. La disciplina del payback era già conoscibile dal 2015, sicché le imprese fornitrici non potevano invocare alcun legittimo affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. Il tetto nazionale, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, era parametro noto che le imprese avrebbero dovuto assumere con ordinaria diligenza.

La Corte richiama espressamente la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha qualificato il meccanismo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 23, 41, 117 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Il ripiano opera ab externo sul fatturato complessivo, senza incidere sull’esito delle gare pubbliche né sul contenuto dei contratti.

Sui motivi aggiunti il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le regioni, ai sensi del comma 9-bis, svolgono attività meramente attuativa: verificano la coerenza del fatturato, compilano l’elenco delle aziende e degli importi, impongono il pagamento e iscrivono il credito in bilancio. Non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento, competenze riservate allo Stato.

L’importo dovuto è calcolato applicando una percentuale fissata ex lege al fatturato risultante dal modello CE. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario, in cui l’azienda vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma. Trova applicazione il criterio del petitum sostanziale, con richiamo alle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020. La clausola di impugnabilità davanti al giudice amministrativo contenuta in alcuni atti regionali resta priva di rilievo sulla natura della situazione giuridica azionata.

La questione di costituzionalità prospettata nella memoria del 10 dicembre 2025 è dichiarata irrilevante: la ricorrente non ha provato di essersi avvalsa della riduzione, talché la disposizione censurata non è applicabile alla vicenda. Il ricorso è respinto per gli atti statali e dichiarato inammissibile per gli atti regionali. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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