Ricorso contro graduatoria per borse di studio inammissibile per mancata notifica ai controinteressati (TAR Puglia n. 73 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso una graduatoria definitiva di una procedura concorsuale o selettiva, qualora sia stato notificato entro il termine di decadenza esclusivamente all’amministrazione che ha adottato l’atto e non anche ad almeno uno dei controinteressati. In tali procedure, i soggetti utilmente collocati in graduatoria sono controinteressati in senso sostanziale, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe un pregiudizio alla loro posizione. L’inconfigurabilità di controinteressati può essere sostenuta solo quando l’impugnazione sia proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, non anche quando essa intervenga successivamente, ipotesi nella quale il ricorso deve essere notificato a tutti i controinteressati individuabili nel medesimo atto.
Il Fatto
Uno studente iscritto a un corso di laurea magistrale risultava escluso dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici per l’anno accademico 2025/2026, con la motivazione di essere già stato assegnatario di benefici per lo stesso anno di corso nell’anno accademico precedente. L’interessato proponeva istanza di riesame in autotutela, rigettata dall’ente erogatore, e pertanto impugnava sia la determinazione di approvazione della graduatoria sia il provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Il ricorso veniva notificato all’ente erogatore dei benefici ma non a nessuno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata. Nel giudizio si costituiva l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione. Il collegio ha richiamato l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui i ricorsi giurisdizionali contro atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto, anche ad almeno uno dei controinteressati.
Nella fattispecie, il ricorso era stato notificato unicamente all’amministrazione, nonostante fossero facilmente individuabili una pluralità di controinteressati, identificabili nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi al beneficio. Tali soggetti, per effetto dell’ipotetico accoglimento della pretesa del ricorrente, avrebbero subito un sicuro pregiudizio, atteso che l’assegnazione delle borse di studio non avviene indistintamente in favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti, ma secondo l’ordine della graduatoria definitiva “sino ad esaurimento delle risorse disponibili”, come previsto dall’art. 27, comma 3, del bando.
Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle procedure concorsuali, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nel caso di impugnazione successiva il ricorso deve essere notificato a ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto, richiamando al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 425/2016.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalla natura della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.