Ottemperanza e penalità di mora contro la P.A. inadempiente (TAR Calabria n. 1067 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, in difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza integrale, detratto quanto già corrisposto. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme. Essa si cumula agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 2117 del 21 novembre 2022 il TAR Calabria aveva condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. La decisione, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva il 24/25 novembre 2022.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione della sentenza e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo. La Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con conseguente declaratoria dell’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria, detratto quanto già eventualmente pagato.
Quanto alle spese esecutive, il Collegio le ha riconosciute perché funzionali alla soddisfazione del credito: euro 27,54 per rilascio copie ed euro 11,80 per notifica del titolo in forma esecutiva, secondo quanto dimostrato nel giudizio.
Il passaggio centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. Il Tribunale ne ha affermato l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di quaranta giorni dalla notifica della sentenza e ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia. Le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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