Comitato di garanzia e atti collegiali: è collegio perfetto se lo statuto non consente la seduta a composizione ridotta (TAR Abruzzo n. 178 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comitato dei garanti di un Conservatorio di musica, in assenza di una disposizione statutaria o regolamentare che ne consenta il funzionamento a composizione ridotta, opera quale collegio perfetto: la deliberazione assunta in una riunione alla quale abbia partecipato solo una parte dei componenti, ancorché in presenza di una giustificata assenza del terzo, non è validamente adottata. In sede di giudizio di ottemperanza, la ravvisata invalidità della deliberazione che indice il turno di ballottaggio integra il fumus boni iuris richiesto per la sospensione cautelare dell’atto, attesa la lesione dell’interesse del candidato unico al corretto svolgimento della procedura elettorale.
Il Fatto
Il ricorrente, unico candidato ammesso alla votazione per la nomina triennale del Direttore del Conservatorio, aveva già ottenuto l’annullamento in primo grado della procedura elettorale con sentenza del TAR Abruzzo, confermata dal Consiglio di Stato. A seguito di tale esito giurisdizionale, il Comitato dei garanti, con la determinazione di cui al verbale del 22 giugno 2026, aveva indetto il secondo turno elettorale, nonostante la riunione si fosse svolta con la sola presenza di due componenti su tre. Successivamente, la Presidente del Comitato aveva adottato un’ulteriore determinazione, con la quale aveva disciplinato la ripresa delle operazioni elettorali ed escluso l’applicabilità del meccanismo del ballottaggio in ragione dell’unicità della candidatura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla determinazione del 22 giugno 2026, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sotto il profilo dell’invalidità della deliberazione. Il Collegio ha osservato che il Comitato dei garanti, in mancanza di una clausola statutaria che ne autorizzi il funzionamento a collegio imperfetto, deve considerarsi un collegio perfetto, con la conseguenza che la deliberazione assunta all’esito di una riunione con soli due componenti non è validamente adottata.
Il Tribunale ha, invece, escluso il fumus con riguardo alla determinazione presidenziale del 25 giugno 2026. La disposizione contestata, che escludeva il ballottaggio in caso di mancato raggiungimento del quorum, non è stata ritenuta immediatamente lesiva, risultando corretta l’applicazione della disciplina statutaria a una fattispecie in cui, essendovi un solo candidato, l’ipotesi del ballottaggio non potrebbe comunque verificarsi.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza in ragione dell’imminenza della data fissata per il nuovo turno elettorale (15 luglio 2026), antecedente alla camera di consiglio fissata per la trattazione di merito del ricorso per ottemperanza. L’interesse del ricorrente allo svolgimento corretto della procedura, in cui risulta essere l’unico candidato, ha pertanto giustificato la misura cautelare. Le spese di fase sono state poste a carico del Conservatorio, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.