Valutazioni concorsuali universitarie insindacabili nel merito salvo illogicità evidente (TAR Toscana n. 845 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per la chiamata dei professori, la valutazione dei candidati da parte della Commissione giudicatrice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge a un organo collegiale in possesso di specifiche competenze. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non già nel merito. È legittimo il criterio di valutazione “a corpo” che assuma a riferimento la globalità delle pubblicazioni e dell’attività didattica, escludendo l’obbligo di ricorrere a parametri puramente quantitativi o a griglie meccanicistiche. Le censure che contestano la sottostima o la sovrastima di singoli elementi, fondate su elaborazioni personali della parte, risultano inammissibili.
Il Fatto
Un professore associato di Filosofia del diritto partecipava alla procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di un ateneo. All’esito delle valutazioni, la Commissione individuava come vincitrice un’altra candidata con 95 punti su 100, mentre il ricorrente conseguiva la seconda posizione con 87 punti su 100.
Approvati gli atti con decreto rettorale, esperita la proposta di chiamata e disposta la nomina, il ricorrente impugnava tutti gli atti della procedura — dalla nomina della Commissione fino alla presa di servizio — articolando censure relative al sorteggio dei commissari, alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica e dei titoli e curriculum. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, lamentando la propria sottovalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alle operazioni di sorteggio dei commissari. Richiamata la disciplina dell’art. 10, quarto comma, del Regolamento d’ateneo e le Linee guida approvate nel settembre 2023, il Tribunale osserva che la forma di pubblicità utilizzata dall’Amministrazione è quella sola prevista dalla normativa interna, non impugnata dal ricorrente. Le modalità alternative invocate (albo pretorio, evidenza in homepage) non trovano fondamento. Quanto alla mancata verbalizzazione del riabbinamento dei nominativi, la struttura del procedimento — con terne già graduate e numerate dal Consiglio di Dipartimento — esclude la necessità di ulteriori operazioni.
Sul secondo motivo, relativo alle pubblicazioni, il Collegio rileva che la Commissione ha adottato un criterio di valutazione “a corpo” riferito all’intero corpus, accompagnato da giudizi analitici per ciascun lavoro. La lettura dei verbali dimostra che non è mancata né la valutazione complessiva né quella delle singole pubblicazioni, articolate secondo tutti gli elementi di giudizio previsti. Le contestazioni di tipo quantitativo contrastano con il criterio di massima non contestato. Le residue censure attengono al merito delle valutazioni e sono inammissibili.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui, nei concorsi universitari, la valutazione è espressione di ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo per vizi evidenti di illogicità o travisamento dei fatti. Analogo ragionamento vale per i motivi sull’attività didattica e sui titoli: è legittimo il sistema valutativo “a corpo”, che esclude l’obbligo di griglie meccanicistiche con pesi specifici. La pretesa di maggior punteggio, quando già assegnato il massimo, è inammissibile, come pure la contestazione circa la natura “premiale” di una fellowship.
Ne deriva il rigetto nel merito e la dichiarazione di inammissibilità delle censure sul merito valutativo. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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