La visibilità delle stazioni radio base non è valida ragione di diniego paesaggistico (TAR Lombardia n. 3158 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base per telecomunicazioni, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 e dichiarate di pubblica utilità dall’art. 51 del medesimo decreto, sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica. Il potere di diniego dell’amministrazione non può fondarsi sulla mera visibilità dell’impianto o sulla sua prossimità al centro storico, poiché la percezione visiva dell’infrastruttura costituisce componente normale del paesaggio moderno. Il provvedimento negativo deve invece specificare, con riferimento concreto alla fattispecie, le ragioni del contrasto tra le caratteristiche del manufatto e il vincolo da tutelare, previo esame delle misure di mitigazione proposte dal richiedente. L’eventuale invito a localizzare l’impianto altrove, espresso in termini collaborativi, equivale a reiezione della domanda ed è illegittimo se non accompagnato dall’indicazione di aree preferenziali individuate tramite apposito regolamento comunale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, presentava al Comune istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base sul lastrico solare di un immobile sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Acquisito il parere favorevole dell’ARPA sul profilo radioprotezionistico, la Commissione del Paesaggio e la Soprintendenza esprimevano parere negativo per l’interferenza visiva dell’impianto con le visuali del centro storico. Il Comune concludeva negativamente la conferenza dei servizi, richiamando anche un asserito contrasto con le norme del Piano Paesaggistico regionale. Impugnati i provvedimenti, l’amministrazione annullava in autotutela la prima determinazione ma adottava, dopo un nuovo preavviso di diniego, una nuova conclusione negativa della conferenza, avverso cui la società proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con ogni zona del territorio comunale, salvo il rispetto delle discipline poste a tutela degli interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli. Ne consegue che l’amministrazione non può introdurre limitazioni generalizzate all’installazione degli impianti, ma può opporre solo divieti specifici, motivati e proporzionati, che non compromettano l’interesse pubblico alla copertura del territorio.
Nella fattispecie, i pareri negativi si limitavano ad enunciare l’esistenza del vincolo e la prossimità al centro storico, senza operare una valutazione puntuale delle caratteristiche del progetto. La Sezione aderisce alla tesi per cui un invito alla localizzazione alternativa equivale a una reiezione della domanda, poiché la visibilità non può costituire valida ragione di diniego: essa comporterebbe una sorta di opzione zero in blocco per l’intera categoria di infrastrutture, in alternativa alla verifica concreta delle misure mitigative proposte.
Il Collegio osserva che le previsioni del Piano Paesaggistico e dell’Allegato 3 non contengono divieti di installazione nell’area prescelta, limitandosi a suggerimenti per i comuni, e che la centralizzazione degli impianti non può essere imposta come co-ubicazione forzosa su strutture di altri gestori, essendo estranea ai poteri di Comune e Soprintendenza. L’altezza dell’infrastruttura, pari a circa cinque metri, è caratteristica ineliminabile e funzionale all’area da servire: un sintomo di sproporzione potrebbe emergere solo ove la progettazione si discostasse dalle soluzioni tecniche normalmente praticate dal settore.
La tutela paesaggistica si concentra quindi sulla quantificazione dell’ingombro visivo e sulle modalità realizzative, ai fini del contenimento e non della cancellazione dell’effetto sul paesaggio. Poiché gli impianti di telecomunicazione sono ormai componente necessaria del paesaggio moderno, l’amministrazione è tenuta a specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, indicando analiticamente gli elementi di contrasto tra l’opera e le ragioni di tutela dell’area interessata. Nella specie tale onere motivazionale non risulta assolto, essendosi i pareri limitati a un generico riferimento all’interferenza visiva non mitigabile, smentita peraltro dagli elementi progettuali volti a ridurre l’impatto.
Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base. Le spese sono interamente compensate tra le parti, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune soccombente.
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Nota della Redazione
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