Divieto sine die di detenere armi e riesame senza fatti nuovi (TAR Sicilia n. 1072 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi e munizioni non può avere efficacia sine die: venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto all’aggiornamento della propria posizione e, in esito positivo, alla revoca dell’atto inibitorio. Tale interesse presuppone però il decorso di un termine ragionevole e l’allegazione di positive sopravvenienze idonee a mutare il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità. L’istanza che si limiti a contestare la fondatezza e la rilevanza degli episodi già considerati dall’Amministrazione non integra un’obbligazione di provvedere, ma sollecita un’esercizio di autotutela, potere discrezionale incoercibile tramite il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., fuori dai casi di autotutela doverosa.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di porto di fucile per uso caccia, aveva chiesto nel 2018 il rinnovo. La Questura avviò il procedimento di rigetto sulla base di tre controlli di polizia intercorsi tra il 2016 e il 2018, nei quali l’istante era stato trovato in compagnia di soggetti denunciati o pregiudicati, nonché dei precedenti del padre, deceduto nel 2014, e delle frequentazioni di un figlio nel frattempo non più convivente. La Prefettura adottò quindi un divieto di detenere armi e munizioni, non impugnato a suo tempo.

Successivamente il ricorrente presentò un’istanza di riesame, rimasta senza riscontro, dolendosi del silenzio dell’Amministrazione e chiedendo la revoca del divieto. Il Ministero dell’Interno si costituì chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver segnalato alle parti in camera di consiglio i possibili profili di irricevibilità e inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha distinto le due domande. Quella di annullamento del divieto è irricevibile per tardività della notificazione: il provvedimento era stato notificato al destinatario nel 2019 e il ricorso è stato notificato solo il 30 dicembre 2023, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa.

Quanto alla domanda contra silentium, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il divieto di detenere armi non può operare a tempo indeterminato, perché non risponde ad alcun interesse pubblico la protrazione del divieto quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. Da qui il riconoscimento, in capo al destinatario, di un interesse protetto all’aggiornamento della posizione, subordinato però al decorso di un termine ragionevole e alla presenza di positive sopravvenienze (richiamati, tra gli altri, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2024, n. 717, e TAR Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 178).

Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha allegato elementi nuovi: ha contestato in chiave retrospettiva la fondatezza e la rilevanza degli episodi già valutati. L’istanza non era quindi idonea a far sorgere un obbligo di provvedere, mirando piuttosto a un procedimento di autotutela. Il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno tramite il rimedio del silenzio-inadempimento, salvo i casi di autotutela doverosa e le esigenze conclamate di giustizia, non ricorrenti nella specie (richiamate Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301, e Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).

Il Collegio osserva inoltre che l’ammissione di un generalizzato obbligo di rivalutare atti divenuti inoppugnabili contrasterebbe con la certezza e la stabilità dei rapporti e con il regime di decadenza dei termini di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911). Il rimedio corretto, in presenza di fatti nuovi, era semmai la presentazione di una nuova istanza abilitativa. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte irricevibile e per il resto inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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