Inottemperanza dell’amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente: condanna all’esecuzione e nomina del commissario ad acta, senza astreinte (TAR Lombardia n. 3139 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Resta, invece, respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora ricorrano “altre ragioni ostative” che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, della complessità del procedimento e della natura del beneficio, escludano l’applicazione dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00.
La sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, veniva notificata all’amministrazione, che non vi dava alcun seguito. Decorso infruttuosamente anche il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente adiva il TAR Lombardia con il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ritiene il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione è, pertanto, condannata a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, con la nomina sin da ora del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, che opererà in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza, anche mediante il pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna all’astreinte, il Collegio la respinge. Pur non ravvisando preclusioni astratte, richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 15 del 2014) che ha introdotto il limite della sussistenza di “altre ragioni ostative” oltre a quello della manifesta iniquità, tenuto conto della specialità del debitore pubblico.
Nel caso di specie, tali ragioni sono individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP) e strutture centralizzate a livello nazionale, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo alla formazione professionale e non mezzo di sostentamento, contribuisce ad escludere l’applicabilità della misura coercitiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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