Parcheggi temporanei su area privata vincolata quale attività di edilizia libera (TAR Puglia n. 176 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32, comma 2-bis, del d.l. n. 60/2024, convertito con l. n. 95/2024, introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto all’ordinaria disciplina edilizia: le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti, purché destinate a immediata rimozione entro centottanta giorni e previa comunicazione di avvio lavori, sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Tali opere sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che la sola presenza di un vincolo paesaggistico sull’area non è sufficiente a escludere la natura di edilizia libera dell’intervento, a meno che l’Amministrazione non invochi specifiche prescrizioni urbanistiche o altri vincoli ostativi espressamente contemplati dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la nota del Responsabile del SUAP del Comune di Melendugno che, per presunta mancanza del titolo edilizio, vietava l’attività stagionale di parcheggio di uso pubblico su area privata, intrapresa previa SCIA. L’Amministrazione qualificava l’intervento come soggetto a titolo abilitativo, in quanto insistente su area ricadente in zona agricola di interesse paesaggistico. Con motivi aggiunti veniva gravata la successiva nota di analogo tenore riferita alla nuova SCIA stagionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della portata derogatoria della disciplina speciale introdotta dall’art. 32, comma 2-bis, del d.l. n. 60/2024. Tale disposizione, nel qualificare come edilizia libera le opere per parcheggi temporanei fino a 500 posti, le sottrae espressamente al regime dell’autorizzazione paesaggistica. Il vincolo paesaggistico evocato dal Comune non è quindi idoneo, da solo, a imporre il titolo edilizio, attesa la specialità della norma.

Il Collegio ha inoltre rilevato l’assenza di ulteriori elementi ostativi: la mera destinazione agricola dell’area non implica di per sé incompatibilità, non essendo stata invocata alcuna prescrizione urbanistica specifica. Parimenti, l’Amministrazione non ha dato atto della sussistenza degli altri vincoli contemplati dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ravvisato nella preclusione, per la stagione in corso, di un intervento di natura temporanea e immediatamente rimovibile. È stato pertanto disposto il riesame del provvedimento da parte del Comune entro un termine di quindici giorni, con facoltà per l’Amministrazione di addurre nuovi elementi che giustifichino l’impossibilità di sussumere l’intervento nell’ambito dell’edilizia libera. Le spese della fase sono state compensate e l’udienza di merito è stata fissata per la prima udienza pubblica di gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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