Ottemperanza per debiti fuori bilancio: il riconoscimento non basta, occorre il pagamento effettivo (TAR Puglia n. 42 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte di un ente locale costituisce atto meramente prodromico all’esecuzione del giudicato, che si perfeziona solo con l’effettivo pagamento della somma dovuta al creditore. La pubblica amministrazione, debitrice di somme di denaro in forza di una sentenza passata in giudicato, è tenuta a completare la procedura di pagamento entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorso il quale l’azione esecutiva può essere legittimamente iniziata. La mera adozione di atti amministrativi (delibera di riconoscimento del debito e determinazione di liquidazione), non seguita dall’erogazione della somma, non integra l’esecuzione del giudicato e legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con riserva della nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso in un precedente giudizio dinanzi al TAR Puglia, Bari, Sezione III, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 1017 del 27 settembre 2024, limitatamente al capo relativo alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00 oltre accessori. L’amministrazione comunale eccepiva la cessata materia del contendere, documentando l’intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera consiliare e la successiva liquidazione con determinazione dirigenziale. Il ricorrente contestava la fondatezza dell’eccezione, evidenziando la mancata erogazione dell’importo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando come il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisca solo un atto prodromico rispetto all’esecuzione del giudicato. L’adempimento che rileva è esclusivamente l’effettivo pagamento della somma dovuta, che nella specie non risultava eseguito, nonostante l’amministrazione avesse fatto riferimento a un provvedimento di pagamento senza allegarlo né chiarirne natura e contenuto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando che la sentenza azionata era passata in giudicato allo spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica e che l’ente pubblico avrebbe dovuto completare la procedura di pagamento entro il termine di centoventi giorni. Con tale scadenza, inutilmente decorsa, si erano integrati i presupposti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che consente l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Alla luce del persistente inadempimento, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1017/2024, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente pronuncia. La nomina del commissario ad acta, pur richiesta dal ricorrente, è stata riservata all’eventualità di un ulteriore protrarsi dell’inadempienza, valorizzando gli atti positivamente assunti dall’ente (delibera consiliare e determinazione dirigenziale) quali indici di una presumibile conclusione del procedimento di pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Nota della Redazione
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