Silenzio sull’acquisizione sanante e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1072 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è superato dall’adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio. La pretesa sostanziale azionata dal privato risulta pienamente soddisfatta e il ricorso avverso il silenzio diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone l’accertamento dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa, non la sola sopravvenienza di un atto qualsiasi. Le spese seguono la soccombenza virtuale: quando il provvedimento giunge solo dopo la proposizione del ricorso, l’ente inadempiente è condannato al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di due fondi siti in agro di Monteparano, distinti in catasto al foglio 2, particelle 293 e 294, per complessivi mq. 4.716. Con due delibere di Giunta del 2007 il Comune aveva approvato i progetti esecutivi di un’opera di sistemazione a parco e di una strada comunale, affidandone l’esecuzione alla stessa società e occupando le aree. Il procedimento espropriativo non è stato però portato a compimento entro il termine quinquennale: nessun decreto di esproprio è stato adottato, benché le aree fossero già irreversibilmente trasformate.

Con istanza-diffida del 12.10.2023, ricevuta il 16.10.2023, la società ha chiesto al Comune di avviare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con liquidazione delle poste economiche, o in subordine la restituzione con riduzione in pristino. L’ente è rimasto silente oltre il termine di trenta giorni. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune si è costituito e ha dato conto di aver avviato il procedimento: comunicazione di avvio del 26.01.2024, relazione di stima delle aree e delibera di Giunta del 12.03.2024. In seguito, il resistente ha depositato il decreto dirigenziale del 31.07.2024, adottato sulla base della deliberazione consiliare n. 37 del 26.06.2024, avente ad oggetto l’acquisizione sanante dei due immobili.

Il Collegio rileva che la sopravvenienza documentata soddisfa in modo pieno la pretesa sostanziale azionata dalla società. Alla camera di consiglio i difensori della ricorrente hanno dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere in ordine al silenzio serbato sull’istanza-diffida.

Su queste basi il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile. La decisione non si fonda su una valutazione di merito circa la fondatezza originaria del ricorso, ma sull’accertamento che l’utilità richiesta è stata conseguita nelle more del giudizio, con la conseguente perdita di interesse alla pronuncia sul silenzio.

Sul regime delle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. Il riscontro alla diffida è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso: l’ente ha quindi dato causa al giudizio e va condannato ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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