Diniego di condono per trasformazione radicale del manufatto abusivo (TAR Campania n. 1054 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare il manufatto oggetto della richiesta, che resta abusivo fino alla definizione della sanatoria. Gli interventi ulteriori eseguiti in aderenza all’opera ripetono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale, salvo che siano realizzati nel rispetto delle procedure di cui all’art. 35, comma 4, legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica. Il diniego di condono è legittimo quando le opere ulteriori abbiano alterato in modo radicale lo stato dei luoghi, rendendo oggettivamente impossibile l’esame dell’istanza di sanatoria. Il vizio di motivazione non può essere colmato in giudizio mediante l’integrazione postuma delle ragioni del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel 1995 istanza di condono, ai sensi della legge n. 724/1994, per la sanatoria di un locale ad uso ricovero di animali, edificato in assenza di titolo in zona paesaggisticamente vincolata. Nel 1997 l’Amministrazione accertava la realizzazione, in aderenza al manufatto originario, di ulteriori opere abusive, sanzionate con ordinanza di demolizione n. 54/1997.
Nel 2023 il Comune di Cava de’ Tirreni respingeva l’istanza di condono, rilevando la variazione strutturale e funzionale della consistenza iniziale del ricovero. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e perplessità, per non avere il Comune verificato se le opere ulteriori avessero inciso radicalmente sull’opus oggetto di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dal Comune, fondate sulla pretesa rinuncia all’istanza di condono e sulla pendenza della successiva domanda ex legge n. 326/2003. Il provvedimento gravato ha respinto l’istanza per ragioni sostanziali, senza menzionare né la rinuncia né la nuova domanda: il difetto di motivazione non può essere colmato in giudizio attraverso un’integrazione postuma, neppure se determinato dal sovraccarico degli uffici.
Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori — pur astrattamente riconducibili alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione o alla realizzazione di pertinenze — ripetono le caratteristiche di illiceità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente. La presentazione della domanda di condono non consente di completare ad libitum i manufatti, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria.
La deroga è ammessa solo dall’art. 35, comma 4, legge n. 47/1985, che consente gli interventi di completamento a condizione che sia preventivamente eseguito il rilievo dell’opera e dato avviso al Comune. In difetto di tale procedura, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda ed è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione.
Il Collegio applica tali principi alla fattispecie, valorizzando la relazione di accertamento della Polizia Municipale e la documentazione fotografica, da cui emerge la radicale trasformazione dell’opus, non più distinguibile nel ricovero per animali originariamente oggetto d’istanza. Le censure di difetto di istruttoria e motivazione risultano quindi sconfessate dalle evidenze documentali, che confermano la legittimità sostanziale del diniego di condono. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di lite.
Nota della Redazione
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