Carta docente: nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato (TAR Sardegna n. 1071 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento di un credito patrimoniale giustifica la nomina del commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. Il soddisfacimento soltanto parziale, mediante la liquidazione delle spese in favore dei procuratori, non esaurisce l’obbligo di conformazione all’art. 114 cod. proc. amm. quando resta ineseguito il capitale accertato dal giudice ordinario. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuta alcuna liquidazione di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 aprile 2024, n. 533, il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, accogliendo la domanda di una docente, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre accessori e spese. La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori antistatari, senza corrispondere il capitale riconosciuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato l’attuale persistenza dell’inottemperanza rispetto al giudicato, sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La difesa dell’Amministrazione si è limitata a dichiarare in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
La liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari realizza un’ottemperanza soltanto parziale. Resta del tutto ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale, che costituisce l’oggetto essenziale della pretesa accertata dal giudice del lavoro.
Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario per l’esecuzione in via sostitutiva. Il Collegio ha individuato la figura nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio.
All’adempimento è assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono attribuite a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso in favore del commissario.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.