Ottemperanza a titolo esecutivo formato da sentenze di condanna alle spese (TAR Sicilia n. 885 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il presupposto indefettibile è la definitività del titolo esecutivo. La mancata impugnazione della sentenza di appello, attestata da apposita certificazione di cancelleria, ne comprova il passaggio in giudicato e rende azionabili i capi di condanna alle spese di lite di primo e di secondo grado. Decorso inutilmente il termine dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta alla puntuale ottemperanza entro il termine fissato dal giudice. Ove perduri l’inerzia, va nominato un Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Una federazione sportiva ha proposto ricorso per l’ottemperanza di due titoli esecutivi: la sentenza del Tribunale ordinario di Palermo e la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, entrambe notificate in formula esecutiva al Comune di Palermo. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate nei giudizi di merito, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Comune di Palermo e l’altra parte intimata non si sono costituiti in giudizio. La questione attiene esclusivamente all’esecuzione dei capi di condanna alle spese, ormai definitivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, attestata da apposita certificazione di cancelleria.
Tale circostanza ha reso definitivi i capi attinenti alla condanna alle spese di lite rispettivamente di primo e di secondo grado, di cui ai titoli azionati. Il Tribunale ha inoltre rilevato il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto. L’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega e termine di ulteriori sessanta giorni, su istanza di parte.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del Commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo agli artt. 55 e 56 e alla legge n. 417/1978. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il Commissario è tenuto al deposito telematico tramite la procedura P.A.T.
Quanto alle spese, in ragione della regola della soccombenza, sono poste a carico esclusivo del Comune di Palermo e liquidate come da dispositivo, restando compensate rispetto alla parte intimata non costituita.
Nota della Redazione
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