Contenzioso elettorale: notifica ai controinteressati e ricorso collettivo (TAR Liguria n. 1072 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale disciplinato dall’art. 130 cod. proc. amm. il ricorso è inammissibile quando non impugni anche l’atto di proclamazione degli eletti, che costituisce oggetto necessario del giudizio. È parimenti inammissibile quando la notifica alle parti resistenti e ad almeno un controinteressato non avvenga nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale. Il ricorso proposto in forma collettiva da candidati della stessa lista, ciascuno aspirante a un maggior numero di preferenze, è inammissibile per conflitto di interessi anche solo potenziale tra i ricorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti, candidati in una lista presentatasi per il Consiglio comunale e per un Municipio di Genova nelle elezioni del 25 e 26 maggio 2025, hanno chiesto la verifica dei voti e delle preferenze attribuiti alla lista, con riferimento a entrambi gli organi elettivi. Il ricorso è stato depositato il 28.6.2025.

Con decreto presidenziale n. 96 del 30.6.2025 il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza, nominato il relatore e ordinato la notifica del ricorso e del decreto al Comune, alla Prefettura e ai soggetti portatori di interesse entro dieci giorni. I ricorrenti hanno notificato al Comune il 2.7.2025, alla Prefettura il 25.8.2025 e a nessun controinteressato. Nessuna delle parti intimate si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato plurimi profili di inammissibilità. Il primo attiene all’oggetto del giudizio: l’art. 130, comma 1, cod. proc. amm. impone che gli atti del procedimento elettorale siano gravati unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti. Nel caso concreto il ricorso non reca né l’una né l’altra impugnazione, con conseguente inammissibilità per difetto dell’oggetto necessario del rito.

Il secondo profilo riguarda il termine di notifica. L’art. 130, comma 3, cod. proc. amm. prescrive le notifiche entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, termine di natura perentorio. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. V, n. 2538 del 2012 e varie pronunce di merito. La notifica alla Prefettura, parte indicata nel decreto presidenziale, è avvenuta il 25.8.2025, quando il termine era largamente decorso: il gravame è quindi inammissibile per omessa notifica a una parte resistente.

Il terzo profilo concerne i controinteressati. L’art. 130, comma 3, lett. c), cod. proc. amm. esige la notifica alle parti interessate e comunque ad almeno un controinteressato nel medesimo termine perentorio. Nel caso in esame il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato, né a un candidato della stessa lista né ad altro soggetto pregiudicato dalla diversa attribuzione delle preferenze reclamate.

Il quarto profilo attiene alla forma collettiva del ricorso. I ricorrenti appartengono alla stessa lista e ciascuno reclama un maggior numero di preferenze nell’ambito dei voti ottenuti dalla lista. Tra loro sussiste quindi un conflitto di interessi, almeno potenziale, perché l’accoglimento della pretesa di uno comporterebbe il sacrificio della posizione degli altri. Il ricorso collettivo è pertanto inammissibile.

Il Tribunale ha conclusivamente dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni intimate, e ha ordinato alla Segreteria gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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